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Ordinanza — n. 18858/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18858/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATANASOVA ELENKA nato il 11/10/1992 ( avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore E CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di ATANASOVA ELENKA, imputata del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Acquaviva delle Fonti il 24 gennaio 2024), recependo l'accordo nel suo interesse raggiunto con il Pubblico Ministero.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non potendosi ritenere di per sé integrata l'aggravante della minorata difesa in riferimento ad una vittima avente un'età di settantasette anni.

Parole chiave

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opposizione procedure di ricorso legittimazione a ricorrere diritto a un difensore asserzione difendibile opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di ATANASOVA ELENKA, imputata del delitto di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATANASOVA ELENKA nato il 11/10/1992 ( avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di ATANASOVA ELENKA, imputata del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Acquaviva delle Fonti il 24 gennaio 2024), recependo l'accordo nel suo interesse raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non potendosi ritenere di per sé integrata l'aggravante della minorata difesa in riferimento ad una vittima avente un'età di settantasette anni.

3. Il ricorso è inammissibile. La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal„ Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato, del resto, che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824). Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 ap