Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence due to waived grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence to an agreed measure and the refusal to substitute the penalty. The court ruled that grounds regarding the proportionality of the sentence and conditions for acquittal were waived during the appeal process under the agreement on the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences based on agreed penalties are inadmissible if they concern waived grounds for acquittal or the proportionality of the sentence, as the agreed measure cannot be unilaterally modified.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENGA RIGELS (CUI 04KYFYX) nato il 17/01/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, corna 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Rigels Prenga alla misura concordata fra le parti per i delitti contestatigli ai sensi degli artt. 497 bis (capo A) e 496 (capo B) cod. pen. La Corte riteneva, poi, inammissibile la richiesta di sostituzione della pena perché non proposta con l'atto di appello (depositato il 3 maggio 2023 e quindi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa) o con i motivi nuovi (Cass. n. 41313/23) e non inserita nel concordato della pena. Riteneva, comunque, che vi fossero motivi che facevano presumere che l'imputato non si sarebbe attenuto alle prescrizioni impostegli.
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi. Con il primo, censura l'omessa valutazione della sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate nell'art. 129 cod. proc. pen., l'omessa valutazione della congruità della pena applicata e la mancata sostituzione della medesima (anche in applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen.). Con il secondo motivo deduce l'erronea individuazione del reato più grave in quello contestato al capo A della rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2D19, dep. 2020, M., Rv. 278170); - è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
Se ne deduce l'inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc, pen. e della congruità della pena così come calcolata. Come inammissibile, per essere stato congruamente motivato dalla Corte di appello, risulta il diniego della sostituzione delle pene detentive avendone negativamente valutato la meritevolezza in considerazione della complessiva condotta tenuta dall'imputato e quindi ai sensi degli artt. 58 legge n. 689/1981 e 133 cod. pen. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. trattandosi di ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. C