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Ordinanza — n. 18852/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO FRANCESCO SAVERIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/11/1971 parte offesa nel procedimento c/ SANTANIELLO LUIGI nato a PAGANI il 16/12/1979 NAPOLETANO GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 05/11/1983 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della persona offesa Francesco Saverio Di Martino, denunciando vizi motivazionali e violazione di legge, viene preposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2024, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Luigi Santaniello e Giovanni Napoletano, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va qualificato come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché questo è il rimedio, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, per denunciare i casi di nullità tassativamente previsti dal legislatore.

Parole chiave

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motivi di cassazione istanza di revisione penale ricorso per cassazione modificazione delle conclusioni denuncia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO FRANCESCO SAVERIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/11/1971 parte offesa nel procedimento c/ SANTANIELLO LUIGI nato a PAGANI il 16/12/1979 NAPOLETANO GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 05/11/1983 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della persona offesa Francesco Saverio Di Martino, denunciando vizi motivazionali e violazione di legge, viene preposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2024, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Luigi Santaniello e Giovanni Napoletano, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna.

2. Il ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va qualificato come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché questo è il rimedio, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, per denunciare i casi di nullità tassativamente previsti dal legislatore.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera inferiore per l'ulteriore corso. Così deciso il