Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet statutory grounds for review under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant challenged a plea-bargain sentence for aggravated theft, claiming the lower court failed to evaluate non-punishability grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because the appeal did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code as amended by Law No. 103/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible unless they fall within the specific exceptions enumerated in the law, and must be declared inadmissible de plano without formalities.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDINA VERA CESAR ANTONIO nato il 03/02/1983 avverso la sentenza del 11/12/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 11/12/2023, il Tribunale di Genova, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Medina Vera Cesar Antonio la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto pluriaggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Giovanni Tripodi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - omessa valutazione sulla mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il