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Ordinanza — n. 18848/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Fabian Bruka inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. Although the defendant argued a defect in the court's reasoning regarding liability, the Court ruled that the procedural requirement for a lawyer's signature under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure is mandatory. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney to be admissible; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal signature requirement defense attorney mandate procedural defect Cassazione inammissibilità permesso di promuovere un procedimento penale istanza di revisione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Livorno che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Bruka Fabian la pena concordata con il pubblico ministero per i delitti cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello
Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUKA FABIAN CUI 06TFUFL nato il 28/10/1994 avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Livorno che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Bruka Fabian la pena concordata con il pubblico ministero per i delitti cui agli artt. 110,624 bis comma 3 e 625 co. 1 nn. 2 e 5 cod pen., commesso in Livorno il 29/11/2023. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto un unico motivo di ricorso, sottoscritto personalmente, con il quale ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'affermazione di responsabilità.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, iDer il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr.

Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2024 Il consigliere estensore Il P esiden e j‘