Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448. The court rejected the appeal because the grounds cited did not fall within the statutory exceptions for challenging plea bargain sentences. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that plea bargain sentences require specific, limited grounds for cassation review. The court emphasized that the lower court's reasoning was sufficient given the nature of plea agreements. The ruling clarifies the strict procedural limits on challenging plea bargain outcomes. The decision upholds the finality of plea bargain sentences absent statutory exceptions. The court found no merit in the appellant's arguments regarding non-punishment. The judgment concludes that the appeal fails to meet the narrow criteria for review. The ruling serves as a reminder of the procedural constraints on plea bargain appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court failed to adequately scrutinize his responsibility and lacked motivation regarding non-punishment grounds. The court rejected this, holding that appeals against plea bargain sentences are only admissible for specific statutory reasons, which were not met here. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, as any other grounds are excluded by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA PIERLUIGI nato a CALCINATE il 29/09/1965 avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Bergamo ha applicato, nei confronti di Pierluigi Testa, la pena concordata in relazione a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta impropria di cui agli artt. 216 - 223 L.F..
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale avvocato Gianbattista Scalvi, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura d sicurezza.
4. Considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024