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Sentenza — n. 18128/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18128/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 maggio 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Scanteianu Marius Constantin per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe pagato solo alcuni dei prodotti prelevati dagli espositori di un supermercato, venendo, però, fermato da due dipendenti prima che uscisse dall'esercizio commerciale.

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 18128/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante, sostenendo che la circostanza del mezzo fraudolento non potrebbe essere integrata dal mero occultamento sulla sua persona del reo della merce esposta sui banchi.

Parole chiave

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tentata truffa contraffazione di merci furto per mestiere occultamento di beni reticenza dolosa dei difetti reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANTEIANU MARIUS CONSTANTIN nato in ROMANIA il 04/05/1981 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 maggio 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Scanteianu Marius Constantin per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe pagato solo alcuni dei prodotti prelevati dagli espositori di un supermercato, venendo, però, fermato da due dipendenti prima che uscisse dall'esercizio commerciale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante, sostenendo che la circostanza del mezzo fraudolento non potrebbe essere integrata dal mero occultamento sulla sua persona del reo della merce esposta sui banchi.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente all'applicazione dell'aggravante, con rinvio per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla contestata aggravante, che deve essere eleminata, con conseguente rideterminazione della pena. 1.1. L'unico motivo è fondato. L'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Ebbene, nel caso di mero occultamento della merce sulla persona, risulta evidente che la condotta non sia caratterizzata da particolare insidiosità o astuzia e che risulti, dunque, inidonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure poste a difesa dei beni esposti per la vendita.

Questa Corte, d'altronde, ha già avuto modo di affermare che l'aggravante in esame deve essere esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service"» (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). La sentenza impugnata, pertanto, sul punto, deve essere annullata.Alla rideternninazione della pena, tuttavia, sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, può procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. Dalla sentenza impugnata, emerge che i giudici di merito hanno ritenuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante contestata ed erano partiti dalla pena base di mesi tre di reclusione ed euro 75,00 di multa.

Eliminando l'aggravante contestata, pertanto, la pena base deve essere diminuita, per l'attenuante, a mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa, per poi essere ulteriormente ridotta, per la scelta del rito, a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 33,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestata aggravante, che elimina, rideterminando la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 33,00 di multa