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Ordinanza — n. 18018/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature and lack of presented reserved reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant personally signed the petition despite prior rulings requiring a qualified defense attorney's signature, and failed to present the reasons reserved in the document. The court ruled that personal signing renders the act void under recent legislative amendments and the absence of substantive grounds violates procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if signed personally by the party rather than by a qualified defense attorney, and if the reserved reasons are never presented.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney reserved reasons presentation procedural nullity ritardo ingiustificato dell'azione penale inoltro di querela penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI KHALID (CUI 01DYG3Z) nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. •
Art. 613, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, concorrono due ragioni di inammissibilità del ricorso: - l'atto è sottoscritto dall'imputato personalmente e si è, invece, già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Nel caso di specie, concorrono due ragioni di inammissibilità del ricorso: - l'atto è sottoscritto dall'imputato personalmente e si è, invece, già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI KHALID (CUI 01DYG3Z) nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. •

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a Khalid Naji la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.

2. L'imputato ha proposto ricorso, personalmente (seppure con firma autenticata dal difensore Avv. Gianluca Visca, iscritto all'albo dei cassazionisti), riservando i motivi al difensore, motivi che non venivano poi presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel caso di specie, concorrono due ragioni di inammissibilità del ricorso: - l'atto è sottoscritto dall'imputato personalmente e si è, invece, già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, dellla sottoscrizione personale del ricorso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); - il ricorso è privo dei necessari motivi, riservati nell'atto ma mai presentati. L'inammissibilità del presente ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 ma