Ordinanza — n. 18017/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 ottobre 2023, il Tribunale di Treviso applicava a Simone Garbin la pena concordata fra le parti per i delitti di cui agli artt. 624, 625 nn 2 e 5 (capo D) e 493 ter (capo F) cod. pen., sostituendola con la detenzione domiciliare per pari periodo di tempo, aggiungendovi le prescrizioni riportate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Mauro Serpico e Fabio Pasquale Crea, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo il Tribunale vagliato la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN SIMONE nato a CASTELFRANCO VENETO il 07/11/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 ottobre 2023, il Tribunale di Treviso applicava a Simone Garbin la pena concordata fra le parti per i delitti di cui agli artt. 624, 625 nn 2 e 5 (capo D) e 493 ter (capo F) cod. pen., sostituendola con la detenzione domiciliare per pari periodo di tempo, aggiungendovi le prescrizioni riportate in dispositivo.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Mauro Serpico e Fabio Pasquale Crea, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo il Tribunale vagliato la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso -- la possibile configurabilità, ipotizzata peraltro in modo del tutto generico, di una delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen. - è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 mar