Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentencing as inadmissible due to waived grounds and procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mario Margheri and Rossella Lollini inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The defendants challenged the appellate court's decision to separate their sentencing from co-defendants who did not request a plea bargain, arguing this violated procedural norms and prevented them from benefiting from potential co-defendant acquittals. The court ruled that such separation is a discretionary administrative act not subject to cassation review and that the defendants waived their right to contest the plea-bargain terms by voluntarily accepting them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they concern waived grounds, procedural separations of cases, or potential effects of co-defendant acquittals, as these fall outside the scope of admissible cassation grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA (9132..ecu,o' sui ricorsi proposti da Margheri Mario nato a Borgo San Lorenzo il 2 novembre 1942; Lollini Rossella nata a Pistoia il 3 marzo 1968; avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 dellla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Firenze ha irrogato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., a Mario Margheri e a Rossella Loilini , imputati del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi d'appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, articolando, il primo, tre motivi di censura e, la seconda, due, sostanzialmente tra loro sovrapponibili; - che le censure attengono, in estrema sintesi, al provvedimento con il quale la Corte d'appello ha separato le posizioni dei predetti (che avevano richiesto l'applicazione concordata della pena) rispetto a quella degli altri coimputati (che tale richiesta non avevano avanzato) deducendo:
a) l'insussistenza del richiamato presupposto normativo (art. 18, lett. e, cod. proc. pen. non avendo richiesto nessuno degli altri coimputati, alcuna rinnovazione istruttoria) e la conseguente abnormità del provvedimento;
b) l'impossibilità, conseguente alla detta separazione, di godere dell'effetto estensivo conseguente all'eventuale accoglimento dei motivi d'impugnazione proposti dai coimputati, subendo, peraltro, nelle more della celebrazione del processo principale, l'esecuzione della pena; - che il motivo afferente alla disposta separazione non è deducibile atteso, da un canto, che iir4109:: cArre: con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale (in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi) e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Corti, Rv. 259050), circostanza neanche allegata; dall'altro che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciog limento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che, in ogni caso, l'asserito pregiudizio derivante alla circostanza per cui l'eventuale effetto estensivo (conseguente alla prospettata possibilità di accoglimento dei motivi proposti dai coimputati), peraltro prospettato dagli stessi ricorrenti in termini di mera eventualità, potrebbe essere fatto valere solo in sede esecutiva (ad esecuzione della pena iniziata se non addirittura terminata) è diretta conseguenza di un'autonoma scelta degli stessi ricorrenti (che hanno liberamente chiesto l'applicazione della pena concordata rinunciando agli altri motivi d'impugnazione); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata sen2:a formalità di procedura, ai sensi h dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattrom