Sentenza — n. 18010/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto emesso il 6 aprile 2018, il Tribunale di Palermo, ritenendo sussistente tanto la pericolosità qualificata (per l'appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra"), quanto quella generica (in relazione ai traffici illeciti nei quali risultava coinvolto), applicava a Giuseppe Acanto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un periodo di uguale durata e, contestualmente, disponeva la confisca di una pluralità di beni, fra i quali, per quel che rileva in questa sede: - un appartamento, sito in Villabate (PA), viale Europa n.151/I, piano quinto, identificato al N.C.E.U. del Comune di Villabate al foglio 3, particella n. 275, sub 54, intestato a Giuseppe Acanto (proposto) per la quota di 26/100, a Nicolina Lo Monaco (moglie del proposto) per la quota di 26/100, a Emanuele Monachello, per la quota di 6/100, a Rosalia Manto, per la quota di 6/100, a Francesca Giannone, per la quota di 12/100, a Giuseppa Alfano per la quota di 12/100, e ad Antonino Patti per la quota di 12/100; - il relativo posto auto pertinenziale, identificato catastalmente al foglio 3, particella n. 275, sub 8, intestato alle medesime persone con le stesse quote di proprietà; - un magazzino, sito in Villabate (PA), viale Europa n.1.51/1, piano terra, identificato al N.C.E.U, del Comune di Villabal:e al foglio 3, particella n. 275, sub 55, intestato ad Giuseppe Acanto per la quota di 55/100, a Francesca Giannone, per la quota di 15/100, a Giuseppa Alfano per la quota di 15/100 e ad Antonino Patti per la quota di 15/100.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2555 cod. civ; Sentenza — n. 18010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Appare opportuno premettere che l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'indicare i beni suscettibili di apprensione, distingue due ipotesi, tra loro alternative: i beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito; i beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Acanto Giuseppe nato a Villabate 1'11 gennaio 1960; Lo Monaco Nicolina nato a New York (USA) il 29 settembre 1961; Giannone Francesca nato a Villabate il 6 agosto 1967; Patti Antonino nato a Palermo il 27 luglio 1974; Manto Rosalia nato a Palermo il 23 settembre 1966; Alfano Giorgio nato a San Benedetto del Tronto il 24 gennaio 1997; avverso il decreto del 16 giugno 2023 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 6 aprile 2018, il Tribunale di Palermo, ritenendo sussistente tanto la pericolosità qualificata (per l'appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra"), quanto quella generica (in relazione ai traffici illeciti nei quali risultava coinvolto), applicava a Giuseppe Acanto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un periodo di uguale durata e, contestualmente, disponeva la confisca di una pluralità di beni, fra i quali, per quel che rileva in questa sede: - un appartamento, sito in Villabate (PA), viale Europa n.151/I, piano quinto, identificato al N.C.E.U. del Comune di Villabate al foglio 3, particella n. 275, sub 54, intestato a Giuseppe Acanto (proposto) per la quota di 26/100, a Nicolina Lo Monaco (moglie del proposto) per la quota di 26/100, a Emanuele Monachello, per la quota di 6/100, a Rosalia Manto, per la quota di 6/100, a Francesca Giannone, per la quota di 12/100, a Giuseppa Alfano per la quota di 12/100, e ad Antonino Patti per la quota di 12/100; - il relativo posto auto pertinenziale, identificato catastalmente al foglio 3, particella n. 275, sub 8, intestato alle medesime persone con le stesse quote di proprietà; - un magazzino, sito in Villabate (PA), viale Europa n.1.51/1, piano terra, identificato al N.C.E.U, del Comune di Villabal:e al foglio 3, particella n. 275, sub 55, intestato ad Giuseppe Acanto per la quota di 55/100, a Francesca Giannone, per la quota di 15/100, a Giuseppa Alfano per la quota di 15/100 e ad Antonino Patti per la quota di 15/100.
Con riguardo alla misura patrimoniale, in particolare, il Tribunale (dopo avere dato atto che, nella specie, sussistevano le condizioni per applicare la presunzione normativa di disponibilità in capo al proposto dei beni intestati in tutto o in parte ai componenti del suo nucleo familiare, in particolare alla moglie, alla figlia ed alla donna con cui aveva intrattenuto una relazione e da cui aveva avuto un altro figlio), riteneva che i redditi percepiti dall'Acanto comprendessero anche una quota di illecita provenienza (quantificata nella misura del 50%) in quanto remunerazione collegata a traffici delittuosi o allo svolgimento di attività imprenditoriali gestite con metodi illeciti o, comunque, apparentemente lecite ma inquinate dalla disponibilità del proposto a commettere illeciti e, quindi, frutto delle condotte attraverso le quali si era manifestata la pericolosità dell'Acanto.
Concludeva, quindi, nel senso che la sproporzione tra redditi dichiarati e gli investimenti effettuati, oltre che matematicamente sussistente fino al 2003, fosse da riconoscere anche in relazione a tutto il periodo successivo, in considerazione della necessità di escludere dal conteggio dei redditi dichiarati la predetta quota e della conseguente incapacità del proposto di fare fronte, con i residui redditi leciti e disponibili, agli ingenti impegni finanziari assunti dal 2003 in poi. Nell'esaminare, poi, le modalità di acquisto dei singoli beni, tutti entrati a fare parte del patrimonio in periodo di manifesta pericolosità, riteneva, in particolare, per quel che rileva in questa sede, che anche la Cooperativa Servizi Sociali fosse nell'esclusiva disponibilità dell'Acanto e da lui utilizzata per lo svolgimento della sua attività di illecita consulenza professionale e, in quanto tale, frutto di tale attività.
Disponeva, quindi, la confisca della relativa quota di capitale sociale intestata al proposto e dell'intero compendio aziendale, all'interno del quale venivano ricompresi non solo i beni in proprietà della cooperativa, ma anche i beni mobili riconducibili alle altre società collegate e i beni immobili dalla stessa utilizzati (tra i quali, appunto, quelli indicati in precedenza), ancorché in parte intestati ad altri soggetti.
2. Investita delle impugnazioni formulate nell'interesse del proposto e dei terzi intestatari dei singoli immobili, la Corte d'appello confermava il giudizio di pericolosità qualificata (dal 1990 al 2012) e generica, ex art. 1 lett.
b) d. Igs. 159/2011 (fino all'attualità), ma riteneva, ai fini della valutazione di coerenza degli acquisiti effettuati, che la decurtazione del 50% dei redditi dall'anno 2003 in avanti (risultando fino a quell'anno, pacificamente acclarata e non contestata, la sproporzione tra flussi in entrata e flussi in uscita del nucleo familiare del proposto) fosse frutto di una scelta discrezionale del Tribunale, non supportata da sufficienti elementi di fatto. Ribadito il perimetro temporale di riferimento della pericolosità (dal 1990 all'attualità) e rideterminati i termini della valutazione di coerenza reddituale, la Corte, quindi: - revocava sia le confische disposte a carico dei beni acquistati dall'Acanto prima del 1990 (in quanto relative a beni estranei alla perimetrazione temporale), sia, in parte, per mancanza di sperequazione, quelle relative ai beni acquistati dopo il 2003, ove non provata la loro derivazione illecita; - confermava, però, sia le confische disposte in relazione a beni acquistati tra il 1990 e il 2003 (stante l'incontestata sperequazione tra entrate ed uscite), sia la confisca di alcune società (e del relativo compendio aziendale), operative nel perimetro cronologico di pericolosità sociale del proposto, ritenute a tutti gli effetti, "imprese mafiose".
E, fra queste, in particolare, la Cooperativa Servizi e l'intero suo compendio aziendale, gestito dallo studio dell'Acanto tramite l'ausilio dei soci, formalmente gestori autonomi di una cooperativa di servizi ma, di fatto e nella sostanza, ritenuti suoi dipendenti e prestanome, attraverso i quali esercitava la sua attività di consulenza finanziaria in favore della famiglia mafiosa di Villabate. 3 ti All'interno del compendio aziendale gestito dalla Cooperativa (della quale si precisava che il proposto non aveva alcuna formale partecipazione e si correggeva, conseguentemente, il corrispondente errore materiale del decreto impugnato), venivano ricompresi anche gli immobili indicati in precedenza e oggetto del presente ricorso (un appartamento e il relativo posto auto pertinenziale e un magazzino, tutti ubicati nel fabbricato di viale Europa, n.151/I, del Comune di Villabate), anche se acquisiti in perequazione (ma sempre nel perimetro cronologico di pericolosità sociale dell'Acanto).
3. Avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'appello ricorrono per cassazione il proposto (Giuseppe Acanto), sua moglie (Nicolina Lo Monaco) e tutti gli altri comproprietari (Rosalia Manto, Francesca Giannone, Giorgio Alfano, nella sua qualità di erede di Giuseppa Alfano, e Antonino Patti) 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Acanto (proposto) e di sua moglie, Nicolina Lomonaco, si compone di un unico motivo d'impugnazione (comune anche a tutti gli altri ricorrenti) a mezzo del quale si c:ensura l'errore nel quale sarebbe incorsa, secondo la difesa, la Corte d'appello nel ricomprendere anche gli immobili (di proprietà aliena) all'interno del pal:rimonio aziendale dell'impresa mafiosa, essendo irrilevante, secondo la prospettazione difensiva, la circostanza per cui i predetti beni fossero sede dello studia professionale del proposto, dell'impresa mafiosa e di numerose altre imprese (mafiose e non), potendo rientrare all'interno del patrimonio aziendale il solo negozio giuridico in forza del quale il proposto (personalmente o attraverso le diverse imprese a lui riconducibili) ne aveva la disponibilità.
Non potendo, quindi, tali beni essere ricompresi all'interno del patrimonio aziendale della Cooperativa (e, quindi, considerati frutto dell'impresa mafiosa), non potrebbero essere oggetto della misura ablatoria, in quanto acquistati successivamente al 2003 (tra il 2007 e il 2013), in un'epoca in cui, per esplicito riconoscimento dello stesso Collegio, non si registrava più alcuna sproporzione reddituale. 3.2. I ricorsi proposti nell'interesse degli altri comproprietari (Rosalia Manto, Francesca Giannone e Antonino Patti, da un canto, e Giorgio Alfano, nella sua qualità di erede di Giuseppa Alfano, dall'altro) si articolano, ciascuno, in un unico motivo di ricorso, a mezzo del quale, tuttavia, si formulano due distinte censure: la prima volta a contestare la possibilità di ricondurre i detti immobili all'interno del patrimonio aziendale delle imprese ritenute mafiose, in particolare della Cooperativa (motivo comune al ricorso formulato nell'interesse del proposto e di sua moglie); la seconda, con riferimento alla loro specifica posizione di terzi interessati, la fittizietà della loro intestazione, fondata, sostiene la difesa, su argomenti tutti privi di reale forza inferenziale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
I ricorsi sono tutti inammissibili in quanto, pur formalmente deducendo violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di un vizio di motivazione, la cui censura, per come è noto, è in questa sede inammissibile.
2. Appare opportuno premettere che l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'indicare i beni suscettibili di apprensione, distingue due ipotesi, tra loro alternative: i beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito; i beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
In questa seconda ipotesi, si sviluppa il concetto di impresa mafiosa, ossia quell'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali composite, in cui è la stessa attività economica, nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti, che si autoalimentano e si confondono con quelli leciti. In questi casi, tuttavia, non potendo essere confiscata "l'impresa" (rectius, l'attività imprenditoriale), oggetto del prcwvedimento ablatorio è tutto il patrimonio aziendale e l'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, purché ne sia dimostrato il relativo presupposto, ossia che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/201.9, Simply soc. coop., Rv. 277225).
In questi casi, il terzo titolare di una quota di partecipazione nella società, oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, soggetto pericoloso generico, al fine di opporsi all'ablazione, deve dimostrare non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovvero, nel c:aso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in modo autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito "programma" riferibile al proposto (ibidem).
Ciò considerato, i ricorrenti non censurano il provvedimento impugnato, né quanto alla sussistenza della pericolosità, né quanto alla relativa perimetrazione cronologica, né, in ultimo, quanto alla natura "mafiosa" dell'attività imprenditoriale esercitata dal proposto, personalmente, a mezzo delle altre strutture societarie (fra le quali, appunto, la Cooperativa). I ricorrenti contestano esclusivamente la circostanza per cui all'interno del patrimonio aziendale delle predette società siano stati ricompresi anche beni (di proprietà aliena) dei quali la società aveva solo il godimento.
L'assunto dal quale muove la prospettazione difensiva è corretto. L'azienda è il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività economica (art. 2555 cod. civ.). Un'entità plurima nella sua composizione e, al contempo, unitaria nella sua funzione, in cui ciò che rileva non è la titolarità del bene, ma solo il suo collegamento funzionale rispetto allo svolgimento dell'attività economica. Cosicché non è necessario che tutti i beni siano in proprietà dell'imprenditore (circostanza, invero, alquanto rara), essendo sufficiente che di essi se ne abbia anche il solo godimento.
E, in questi casi, all'interno del patrimonio aziendale rientrerà il godimento del bene, non già la sua titolarità. La Corte d'appello, però, non si è limitata a dar conto del diritto di godimento spettante alla cooperativa: ha ritenuto che la cooperativa fosse strumento esecutivo nelle mani dell'Acanto per le attività di consulenza e di domiciliazione svolte in favore della famiglia mafiosa di Villabate e che l'Acanto avesse utilizzato i soci della Cooperativa Servizi Sociali (intestata a terzi) per eludere la normativa in tema di lavoro dipendente e la stessa società quale base logistica della sua attività, per mascherarne la struttura complessa, avvalendosi di immobili sostanzialmente nella sua integrale proprietà e disponibilità.
E ha fondato tale circostanza su una pluralità di elementi logici e fattuali: - il legame che unisce tutti i soci al proposto: di parentela (la moglie, il cognato - Antonino Lo Monaco - e il nipote - Antonino Patti), sentimentale (Giuseppa Alfano, madre di un altro figlio dell'Acanto, nato fuori dal matrimonio), di sodalizio mafioso (Emanuele Monachello e sua moglie Rosalia Manto erano soggetti vicini a Cosa Nostra) o lavorativo (Francesca Giannone., sua storica segretaria); - l'entità delle singole quote (maggioritaria del proposto e largamente minoritaria degli altri); - il rapporto di dipendenza lavorativa di tutti i soci con lo studio professionale dell'Acanto; - la provenienza della provvista utilizzata per l'acquisl:o degli immobili, formalmente riconducibile a mutui ipotecari, del quale, tuttavia, gli altri soci hanno dimostrato di avere corrisposto solo l'acconto e non anche tutte le successive rate, pagate, invece, dalla stessa Cooperativa; - il fine ultimo di tale operazione, che è quello di rendere più difficile l'aggressione del patrimonio da parte dei creditori, in ragione del minor valore di un bene in comunione.In questi termini, quindi, le due censure sollevate dalla difesa si intersecano tra loro e si risolvono, in ultimo, nella valutazione della fittizietà dell'intestazione.
Profilo rispetto al quale valgono le seguenti osservazioni: - con riferimento alle quote intestate al coniuge, si deve ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Rv. 266142); - con riferimento alle altre posizioni, è sufficiente ribadire quanto lucidamente evidenziato nella nota sentenza delle Sezioni Unite De Angelis, (n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 270081) e, quindi, l'applicazione della disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto.
Concetto, quest'ultimo, riconducibile a tutte le situazioni nelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraverso l'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo dominus, potendone determinare la destinazione o l'impiego (Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, Palumbo, Rv. 229726; Sez. 2, n. 6977 del 2011, Battaglia, cit.; Sez. 5, n. 14287 del 23/01/2013, Savastano, non mass.). E nel novero delle situazioni concretamente rilevanti ai fini dell'individuazione del carattere puramente formale dell'intestazione possono farsi rientrare circostanze ed elementi indiziari più diversi: relazioni in ambito familiare; rapporti di tipo affettivo e sentimentale, lavorativo e di collaborazione; l'eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene; l'incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene.
Tutti elementi la cui valorizzazione all'interno del procedimento di prevenzione patrimoniale è ritenuta particolarmente opportuna (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, deo. 2013, Martino, Rv. 255091; Sez. 5, n. 20743 del 07/05/2014, D'Agostino, non mass.), poiché essi, specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominus dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo. Ebbene, la Corte d'appello, per come si è detto in precedenza, ha ampiamente motivato in ordine a tutte tali ultime circostanze.
E le censure sollevate dalla difesa, pur formalmente strutturate in termini di violazione di legge, finiscono con il riproporre le medesime questioni già oggetto di analitica confutazione da parte della Corte territoriale, limitandosi a contestare la concreta disponibilità degli immobili (in capo al proposto e alle società a lui stesso riconducibili). E, in quanto tali, sono indeducibili, non solo perché precluse dal limite di cui all'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (così come sostituito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011), per cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ma anche perché, alla luce di quanto evidenziato, sono tutte manifestamente infondate.
3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichia