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Ordinanza — n. 18007/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18007/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGINI GABRIELE nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 05/04/1970 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. udito il difensore

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza del 4 luglio 2022 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha condannato Margini Gabriele alla pena di euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto appello e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, non essendo appellabile la pronuncia in questione. Con l'atto di impugnazione erano stati dedotti motivi afferenti il fatto e le prove e si era chiesta l'assoluzione dell'imputato dal reato di diffamazione ascrittogli.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali memoria illeggibile asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
1.Con sentenza del 4 luglio 2022 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha condannato Margini Gabriele alla pena di euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGINI GABRIELE nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 05/04/1970 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 4 luglio 2022 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha condannato Margini Gabriele alla pena di euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto appello e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, non essendo appellabile la pronuncia in questione. Con l'atto di impugnazione erano stati dedotti motivi afferenti il fatto e le prove e si era chiesta l'assoluzione dell'imputato dal reato di diffamazione ascrittogli.

2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il Tribunale ha trasmesso a questa Corte l'atto d'appello, qualificato come ricorso per cassazione, deve rilevarsi che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto dall'avv. Sabrina Tagliati, non iscritta all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso). La conversione dell'atto d'appello, disposta dal Giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208).

Si è puntualizzato, infatti, che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 2, Sentenza n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683 - 01). 3.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende