Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic assertions regarding vitiating consent in plea bargaining.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding a vitiating consent were entirely generic and assertive. The appellant claimed she consented to the plea bargain only under the mistaken belief that it would revoke her preventive measure, without providing specific factual basis. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and assertive regarding the alleged vitiating circumstances of the defendant's consent to the plea procedure.
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eguente ORDINANZA 01, kea,i-kz sul ricorso proposto da: NABELLI GABY SANTA nata il 08/07/1981 avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA RITENUTO IN FATTO1. Viene al vaglio odierno di questa Corte la sentenza di patteggiamento pronunziata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa il 21 novembre 2023 nei confronti di Gaby Santa Nabelli, imputata dei reati di cui agli artt. 75, d.lgs 159 del 2011 e 624-bis, 625, 493-ter e 648 coli pen.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, che ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata in quanto la volontà della propria assistita sarebbe stata viziata perché ella aveva creduto, erroneamente„ che l'accesso al patteggiamento avrebbe comportato la revoca della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e assertivo quanto al presunto vizio nella volontà di accesso al rito dell'imputata, laddove — si legge nell'impugnativa — la Nabelli aveva acconsentito al patteggiamento solo perché riteneva — non si comprende su quali basi — che la misura cautelare sarebbe stata revocata.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso