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Sentenza — n. 17999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's withdrawal, ruling the case inadmissible without substantive review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the client formally withdrew the lawsuit before the final judgment. Although the appellant alleged violations of procedural articles regarding judicial control revocation, the withdrawal rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine for the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: A withdrawal of the appeal renders the case inadmissible, precluding any examination of the merits or alleged procedural violations.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility judicial control revocation procedural costs cassation procedure imprese di costruzione azione di contestazione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Massimiliano Carnovale, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
- violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTRUZIONI DI MACRI ROCCO avverso il decreto del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con decreto in data 28/06/2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse della società Costruzioni di Macrì Rocco avverso il decreto in data 17/04/2023 con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva revocato il controllo giudiziario già disposto nei confronti della società. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il rappresentante legale della ditta Costruzioni di Macrì Rocco, attraverso il difensore Avv. Massimiliano Carnovale, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., dell'art. 34-bis d.

Igs. n. 159 del 2011 e vizi di motivazione. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Elisabetta Ceniccola ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato. E' pervenuto a questa Corte atto di rinuncia al ricorso del rappresentante legale della ditta ricorrente, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deci