Italian Criminal Court dismisses appeal for failure to submit domicile declaration with appeal document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a domicile declaration with the appeal document as required by law. The appellant argued that a prior domicile declaration should suffice, but the court held the statute mandates a fresh deposit for every appeal to ensure procedural efficiency. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The appeal document must include a new domicile declaration regardless of prior declarations, as the statute imposes an absolute requirement to facilitate judicial notification and prevent formalistic interpretations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGA ANDREA nato a CAGLIARI il 09/02/1986 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, doti:. Roberto Aniello, il quale ha chiesto dichiararsi 11.inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2023 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Andrea Piga, dal momento che l'atto di impugnazione non era accompagnato, secondo quanto previsto dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., dalla dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, per avere la Corte territoriale interpretato in termini formalistici l'art. 581, comma 1 -ter del codice di rito, nel senso che, senza alcuna ragionevole giustificazione, la dichiarazione o elezione di domicilio sarebbe richiesta anche nel caso, ricorrente nella specie, che essa sia già intervenuta. Siffatta interpretazione, si aggiunge, sarebbe contraria alla Costituzione.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scril:te del Sostituto Procuratore generale, dott. Roberto Aniello, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce dell'univoco tenore letterale dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che prescrive, esplicitamente a pena di inammissibilità, che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
La disciplina, lungi dal tradursi in un inutile formalismo, secondo quanto lamenta il ricorso, mira ad agevolare la vocatio in iudicium dell'imputato presente, il quale potrebbe non avere, prima dell'impugnazione, dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio. Per questa ragione, il legislatore impone al difensore l'onere di depositare con l'impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione.Viene in tale modo realizzato un equilibrato bilanciamento tra limitati oneri difensivi e razionale impiego delle risorse giudiziarie, al fine di agevolare la più spedita celebrazione del processo.
La tesi prospettata in ricorso, secondo la quale l'art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen. sarebbe norma residuale, destinata a regolare i soli casi nei quali sia mancata una precedente elezione o dichiarazione di domicilio, non coglie la sostanza della questione rilevante nel presente processo. Non si tratta, infatti, in questa sede, di decidere se possa assumere o non rilievo una dichiarazione o elezione di domicilio precedente alla sentenza impugnata (e, pertanto, non si tratta di esaminare i rapporti tra gli artt. 161 e 164 cod. proc. pen., da un lato, e art. 581, comma 1 -ter, del codice di rito, dall'altro), ma di prendere atto che con l'atto di impugnazione non è stata depositata alcuna elezione o dichiarazione di domicilio.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d