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Sentenza — n. 17988/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls non-proceeding due to missing explicit reference to public utility theft aggravating circumstance in charge of accusation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance judgment that declared non-proceeding due to lack of private prosecution requirements. The court found the trial judge erred by failing to explicitly cite the specific aggravating circumstance regarding theft of energy destined for public service in the charge of accusation. Consequently, the Cassation Court annulled the decision and remanded the case for a new trial to ensure proper procedural compliance.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 529 cod. proc. pen.: The charge of accusation must explicitly indicate the specific aggravating circumstance of theft of goods destined for public service to satisfy the requirement of a real investigation into the conditions of prosecutability.

Parole chiave

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theft of energy public utility prosecutability charge of accusation non-proceeding aggravating circumstance private prosecution ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
10 ottobre 2022, n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod.
Art. 529 cod. proc. pen.
e con ciò violando il disposto dell'art. 529 cod. proc. pen., perché avrebbe impedito una reale indagine sull'effettivo regime di procedibilità della fattispecie in contestazione.
Art. 624, comma 3 cod. pen.
A seguito della modifica dell'art. 624, comma terzo, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art.
art. 529 cod. proc. pen
e con ciò violando il disposto dell'art. 529 cod. proc. pen., perché avrebbe impedito una reale indagine sull'effettivo regime di procedibilità della fattispecie in contestazione.
art. 625 cod. pen
10 ottobre 2022, n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di Balsamo Maria nata a San Severo il 4 gennaio 1968; Pensa Umberto Rocco nato a San Severo il 13 luglio 1989; avverso la sentenza del 18 aprile 2023 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori generale Perla Lori e Tomaso Epidendio, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo, in via principale, l'annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati; in via subordinata la rimessione alle Sezioni Unite della questione in ordine alla sufficienza o meno dell'indicazione dell'energia elettrica al fine della contestazione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen.; in via ulteriormente subordinata che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt.517 e 219 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 112 e 3 Cost., nonché con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, § 3, lett. a), CEDU.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ricorre, per saltum, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Maria Balsamo e Rocco Umberto Pensa (entrambi imputati del reato di furto di energia elettrica) per difetto della necessaria condizione di procedibilità.

2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'esplicito riferimento, nel capo d'imputazione, al prelievo e all'impossessamento di energia elettrica, cosa mobile notoriamente destinata a pubblico servizio e, quindi, la contestazione, in fatto, dell'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen. e con ciò violando il disposto dell'art. 529 cod. proc. pen., perché avrebbe impedito una reale indagine sull'effettivo regime di procedibilità della fattispecie in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. A seguito della modifica dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi: - se la persona offesa è incapace, per età o per infermità; - se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest'ultimo caso torna la regola della punibilità a querela); - se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7-bis, cod, pen., vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Cosicché, per quel che rileva in questa sede, il reato è procedibile di ufficio quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza. Ebbene, in questi termini l'esplicita formulazione letterale del capo di imputazione che, nello specificare le aggravanti, indica espressamente quella di cui all'articolo 625 n. 7, esplicitata nel suo riferimento normativo e con la chiara indicazione del relativo contenuto ("con le aggravanti del furto commesso ... su cose esposte per necessità, per consuetudine o destinazione a pubblica utilità").

Cosicché, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ad una fattispecie di reato da ritenersi, invece, procedibile d'ufficio in quanto aggravata dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico \ s.riq; La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per il relativo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per il relativo giudizio di appello. Così deciso il 14 marzo 202