Sentenza — n. 17980/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di STIRPE ENRICO nato a ROMA il 24.04.1956 avverso la SENTENZA del 26/09/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTell, 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato da Enrico Stirpe avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta documentale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17980/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La predetta sentenza è stata depositata nei termini (il 2 dicembre 2022), cosicchè, il termine per impugnare, di quarantacinque giorni, di cui all'art. 585 col. lett. c), cod. proc. pen. - calcolato assumendo come termine iniziale il primo giorno successivo a quello di scadenza per il deposito della sentenza, e cioè il 10 gennaio 2023 - veniva a maturare il 23 febbraio 2023 (non il 24 febbraio 2023 come sostiene il ricorrente, giorno in cui risulta, tardivamente, depositato l'appello).
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la seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di STIRPE ENRICO nato a ROMA il 24.04.1956 avverso la SENTENZA del 26/09/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTell, 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato da Enrico Stirpe avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta documentale.
2. Il ricorso per cassazione è affidato agli avvocati Francesco Poggio e Antonino Napoli, i quali, con un unico motivo, deducono violazione degli artt. 172 e 585 cod. proc. pen.: la declaratoria di inammissibilità dell'appello è errata in quanto resa in violazione del termine previsto per l'impugnazione. Afferma il ricorrente che il dies a quo doveva essere individuato nel primo giorno non festivo, successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e, dunque, dal 10 gennaio 2023, richiamando al riguardo il principio di diritto affermato dalla Sezioni unite 'Rossi' n. 155 del 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato. 1.La sentenza del Tribunale di Velletri è stata emessa il 10 ottobre 2022, con termine per il deposito indicato in 90 giorni, che maturava il 9 gennaio 2023 (poiché il giorno 8 gennaio, novantesimo giorno, cadeva di domenica).
2. La predetta sentenza è stata depositata nei termini (il 2 dicembre 2022), cosicchè, il termine per impugnare, di quarantacinque giorni, di cui all'art. 585 col. lett. c), cod. proc. pen. - calcolato assumendo come termine iniziale il primo giorno successivo a quello di scadenza per il deposito della sentenza, e cioè il 10 gennaio 2023 - veniva a maturare il 23 febbraio 2023 (non il 24 febbraio 2023 come sostiene il ricorrente, giorno in cui risulta, tardivamente, depositato l'appello).
3. È corretto, dunque, il calcolo dei 45 giorni, quale termine per l'impugnazione, come effettuato dalla Corte di merito, ed era inammissibile l'appello perché tardivo, come statuito nella sentenza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2024 Il