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Sentenza — n. 17977/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prior convictions cannot be used to deny generic mitigating circumstances when recidivism is excluded.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonino Stracuzzi's appeal against the Second Instance Court's refusal to apply generic mitigating circumstances. Stracuzzi argued that the appellate court improperly relied on his prior criminal records to deny mitigation, even though a previous final judgment had excluded recidivism. The court held that the evaluation of prior convictions and the assessment of recidivism are autonomous legal grounds, allowing the appellate court to deny mitigation based on past conduct without establishing recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 111 Cost.: The evaluation of prior criminal records to deny generic mitigating circumstances is an autonomous ground distinct from the legal institution of recidivism, permitting the court to reject mitigation based on past conduct even when recidivism is excluded.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal records recidivism exclusion autonomous rationes decidendi partial res judicata Italian criminal procedure appellate review standards sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis e dell'art.
Art. 111 Cost.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Giovanni Villari, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.
Art. 624 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito
Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRACUZZI ANTONINO nato a MESSINA il 09/06/1974 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. Giovanni Villari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 16047/23 deliberata il 22/11/2022, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, accolse il ricorso di Antonino Stracuzzi (imputato del delitto di detenzione e cessione di arma) limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, dichiarandolo inammissibile nel resto. Osservò al riguardo la Prima Sezione che «la Corte territoriale non risulta essersi in alcun modo confrontata con lo specifico motivo di appello in cui era invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendosi leva sulle "motivazioni che hanno orientato le condotte poste in essere dall'imputato" (Stracuzzi "si è rivolto al Galletta perché impaurito dall'aver già subito un attentato e dall'aver appreso che ne era imminente un altro nei suoi confronti in ragione del suo passato quale collaboratore di giustizia")».

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Messina, con sentenza deliberata il 27/09/2023, ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di Stracuzzi, richiamando, per un verso, i precedenti dell'imputato (per rapina e detenzione illegale di armi) e, per altro verso, le "motivazioni" della sua condotta (non collegate al timore di un attentato alla propria incolumità).

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27/09/2023 ha proposto ricorso per cassazione Antonino Stracuzzi, attraverso il difensore Avv. Giovanni Villari, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva richiamare, per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali, in quanto la precedente sentenza di appello aveva escluso la recidiva e sul punto non potevano essere valorizzate in senso negativo circostanze che un'altra sentenza, sul punto passata in giudicato, aveva valorizzato in senso positivo. 3.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis cod. peri., 624 e 648 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, essendo stato violato il giudicato parziale in relazione alla motivazione sottesa alla condotta dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 1.1. In premessa, rileva il Collegio che i due argomenti richiamati dal giudice del rinvio (i precedenti dell'imputato, la motivazione del suo agire) danno corpo a due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia.2.

Ciò premesso, il primo motivo non è fondato. Esso, in buona sostanza, muove dall'esclusione della recidiva, facendo discendere da essa una sorta di preclusione alla valorizzazione dei precedenti ai fini del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'erroneità di un siffatto argomentare è stata più volte messa in luce da questa Corte, che ha avuto modo di puntualizzare che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020 Rv. 280444 - 01; conf.

Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460 - 01). Del resto, l'"autonomia" delle valutazioni in punto di precedenti penali rispetto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo alla recidiva è stata autorevolmente sancita anche dalle Sezioni unite: secondo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti.

3. Quanto rilevato in premessa in ordine all'autonomia e all'autosufficienza di ciascuna delle rationes decidendi rappresentata dai due argomenti valorizzati dal giudice del rinvio fa sì che il rigetto del primo motivo renda superfluo l'esame del secondo. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente