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Sentenza — n. 17957/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court rejects appeal; mere reservation of civil party status without explicit complaint bars prosecution under favor querelae principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Prosecutor General's appeal against a lower court decision that halted proceedings due to lack of a formal complaint. The defendant had been convicted for offenses requiring a private complaint, but the victim only reserved the right to become a civil party without explicitly exercising it. The court ruled that the principle of favor querelae cannot fill the void created by a simple reservation lacking any subsequent manifestation of intent to prosecute.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.: The principle of favor querelae cannot be invoked to equate a mere reservation of civil party status with an explicit complaint when no subsequent manifestation of will to punish exists.

Parole chiave

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favor querelae principle private prosecution requirement civil party reservation lack of explicit complaint procedural formalities querela fondamento dell'azione azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art.
Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 76 cod. proc. pen.
pen., potendo, come noto, la persona offesa costituirsi parte civile personalmente, ex art. 76 cod. proc. pen., e con l'assistenza di un difensore, nominato ex art.
Art. 78 cod. proc. pen.
pen., nel rispetto delle formalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen.
Art. 100 cod. proc. pen.
pen., e con l'assistenza di un difensore, nominato ex art. 100 cod. proc. pen., ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art.
Art. 122 cod. proc. pen.
pen., ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., nel rispetto delle formalità di cui all'art.
art. 76 cod. proc. pen
pen., potendo, come noto, la persona offesa costituirsi parte civile personalmente, ex art. 76 cod. proc. pen., e con l'assistenza di un difensore, nominato ex art.
art. 100 cod. proc. pen
pen., e con l'assistenza di un difensore, nominato ex art. 100 cod. proc. pen., ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art.
art. 122 cod. proc. pen
pen., ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., nel rispetto delle formalità di cui all'art.
art. 78 cod. proc. pen
pen., nel rispetto delle formalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli Samuele
Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Feola Paride
Sez. 5, n. 18862 del 23/01/2023, Melotti Igino
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, PMT c. Baia Antonio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 21/06/2023 nei confronti di Vacaru Stefan George, nato in Romania il 04/10/1984; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in composizione monocratica in data 15/041/2016 - con cui Stefan George Vacaru era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Peschiera del Garda (VR), il 11/10/2011 - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di querela.

2. In data 27/06/2023 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il principio del favor querelae, ritenendo equipollente alla proposizione di querela la riserva di costituirsi parte civile manifestata dalla persona offesa nella denuncia allegata al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia è infondato, per le ragioni di seguito illustrate e va, pertanto, rigettato. Nel caso in esame, come detto, la persona offesa, in sede di denuncia, aveva riservato la facoltà di costituirsi parte civile, cui non aveva fatto seguito alcuna esplicitazione della querela né tantomeno, la costituzione di parte civile. Il Collegio non ignora l'orientamento ermeneutico secondo cui, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae"; con la conseguenza che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli Samuele, Rv. 284616;

Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 07/02/2020, Feola Paride, Rv. 277801). Tuttavia, appare preferibile considerare l'insanabile diversità ontologica tra la volontà esplicita di costituirsi parte civile, ancorché manifestata in sede di denuncia, rispetto alla mera riserva di costituzione di parte civile, non seguita da alcuna formalizzazione di tale costituzione. Come di recente evidenziato da Sez. 5, n. 18862 del 230/01/2023, Melotti Igino, n.m., il favor querelae, come criterio orientativo, presuppone situazioni d'incertezza interpretativa e, nella sostanza, esclude la rilevanza dell'uso di formule sacramentali, ma richiede pur sempre dati oggettivi ai quali correlare una attuale e specifica volontà di punizione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, PMT c.

Baia Antonio, Rv. 282648). In sostanza, quindi, si deve affermare che il principio del favor querelae presuppone una manifestazione di volontà, ancorché non esplicita o non univoca, e, come tale, suscettibile di interpretazione alla luce del detto principio; quest'ultimo, tuttavia, non può essere invocato per colmare il vuoto che segua ad una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in assenza, quindi, di alcuna esplicitazione di volontà in tal senso. Il mero silenzio e l'inattività della parte titolare della facoltà di querela, infatti, non può essere sostituito dall'applicazione di un criterio interpretativo non riferibile ad alcuna forma verbale o scritta con cui si manifesti la volontà del titolare del diritto di querela; questi, con la "riserva", si limita semplicemente a manifestare una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che ben può risolversi nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva in proprio danno.

Il silenzio serbato, pur a seguito della indicata "riserva", non può essere colmato con quella che si risolve in una vera e propria fictio, in assenza totale di una manifestazione di volontà, apparendo plausibile, dal punto di vista logico, ritenere che, all'esito della riflessione conseguita alla riserva di costituzione di parte civile, la parte abbia optato per la scelta opposta a tale decisione, non potendo certamente equipararsi la totale assenza di ogni manifestazione di volontà con una manifestazione di volontà esplicitata, ancorché in maniera non chiara.

Né la manifestazione di una ponderazione futura tra due opzioni, non seguita da alcuna esternazione di volontà, può essere forzatamente interpretata come manifestazione positiva, piuttosto che di scelta di non esercitare il diritto di querela, anche considerata la necessità che la costituzione di parte civile sia formalizzata attraverso scansioni processuali sicuramente significative, qual quelle di cui agli artt. 76, 78, 100, 122 cod. proc. pen., potendo, come noto, la persona offesa costituirsi parte civile personalmente, ex art. 76 cod. proc. pen., e con l'assistenza di un difensore, nominato ex art. 100 cod. proc. pen., ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., nel rispetto delle formalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen.

Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso del Procuratore generale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso