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Sentenza — n. 17582/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17582/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di ANACLERIO BERNARDO nato a BARI il 09.12.1994 PASCAZIO DAVIDE nato a BARI il 07.03.1994 avverso la SENTENZA del 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato Bernardo Anaclerio e Davide Pascazio colpevoli, in concorso, di tentato furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, condannandoli alla pena di giustizia. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 168-bis cod. pen, art. 438 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17582/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Non senza considerare che l'alternativa opzione ermeneutica posta a fondamento della decisione avversata comporta una ingiustificata compressione del diritto ad avvalersi dei riti alternativi e, in particolar modo, laddove preclude l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto, nel caso in cui l'imputato abbia ottenuto di essere ammesso al giudizio abbreviato, riverbera effetti limitativi del diritto di difesa, costituzionalmente assistito.

Parole chiave

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ritiro della querela penale rinvio del dibattimento abbandono del procedimento per truffa abbandono del procedimento chiusura dell'istruzione penale procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 168-bis cod. pen
ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art.
art. 438 cod. proc. pen
pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di ANACLERIO BERNARDO nato a BARI il 09.12.1994 PASCAZIO DAVIDE nato a BARI il 07.03.1994 avverso la SENTENZA del 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del sostituto, Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato Bernardo Anaclerio e Davide Pascazio colpevoli, in concorso, di tentato furto in luogo di privata dimora pluriaggravato, condannandoli alla pena di giustizia. 1.1.

L'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova - impugnata insieme alla sentenza di secondo grado - è stato rigettato in quanto, pur nella affermata tempestività della relativa richiesta di parte, la Corte di appello ha ritenuto che, una volta celebrato il giudizio abbreviato, non potesse più darsi corso alla richiesta di messa alla prova.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia ( avvocato Ettore Rizzo, nell'interesse di Anaclerio Bernardo; avv. Renato D'Erasmo per Pascazio), i quali, con separati atti, svolgono un unico motivo, formulando analoghe doglianze. 2.1. In particolare, essi denunciano l' erronea applicazione degli artt. 464-bis e 438 cod. poc. pen., e censurano l'orientamento, al quale ha prestato adesione la Corte di appello, fondato sul principio secondo il quale "electa un via, non datur recursus ad alteram", invocando l'opposto indirizzo, che ritiene la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclusiva della possibilità per l'imputato di dedurre in sede di appello il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del primo giudice, dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.L'orientamento seguito dalla Corte di appello, fondato sul principio secondo il quale "electa un via, non datur recursus ad alteram", -afferma che la richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sicchè una volta che la prima sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presentata al momento dell'udienza fissata per la discussione. ( Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272570 ). Si precisa che "In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S. C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio)." (Sez. 6, del 28/3/2017, n. 22545, Rv. 269770; conf.

Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018,rv.272930).

2. Tuttavia, tale orientamento è stato superato dall'alternativo indirizzo - ormai maggioritario - secondo il quale: "In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova" (Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, Rv. 273174; Sez. 4 - , n. 44888 del 18/09/2018,Rv. 274269;Sez. 4 n. 30983 del 20/02/2019,Rv. 276793;

Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020,Rv. 279849; Sez. 5 n. 4259 del 06/12/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282739), precisandosi che "l'assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, infatti, non consente di applicare il principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", già applicato dalla giurisprudenza al tema dei rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento, perché l'istituto della sospensione per messa alla prova è una speciale causa di estinzione del reato che si pone come alternativa a ogni tipo di giudizio di merito, ivi compreso quello effettuato nelle forme del giudizio abbreviato." 3.A tale ultimo orientamento presta adesione il Collegio, osservando che i due jstituti della messa ‘e, alla prova e dell'abbreviato hanno ambiti e prospettive decisorie differenti: io pnm4pagisce sulla pena, configurandosi come speciale causa di estinzione del reato, il secondo contiene una speciale disciplina del rito.

Non senza considerare che l'alternativa opzione ermeneutica posta a fondamento della decisione avversata comporta una ingiustificata compressione del diritto ad avvalersi dei riti alternativi e, in particolar modo, laddove preclude l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto, nel caso in cui l'imputato abbia ottenuto di essere ammesso al giudizio abbreviato, riverbera effetti limitativi del diritto di difesa, costituzionalmente assistito.

4. L'impugnazione dell'ordinanza, effettuata insieme alla sentenza di appello, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite Rigacci, andava risolta in senso favorevole per i ricorrenti.(Sez. U n. 33216 del 31/03/2016 Cc. (dep. 29/07/2016 ) Rv. 267237).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso