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Sentenza — n. 17580/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17580/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEODORO CLAUDIO nato a TORREVECCHIA TEATINA il 15/02/1956 avverso la sentenza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 settembre 2023 il Tribunale di Chieti ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni Claudio Teodoro, avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentate lesioni e di lesioni.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 17580/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata citazione dell'imputato per il giudizio d'appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo che non era intervenuta la notifica del decreto di citazione, peraltro privo dei requisiti di legge e si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in assenza di prove della riconducibilità a lui del fatto e nel nesso causale rispetto alle lesioni riportate dalla persona offesa. 2.3 Con ulteriore articolazione, si censura la dosimetria della pena.

Parole chiave

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indigenza processuale non provata motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEODORO CLAUDIO nato a TORREVECCHIA TEATINA il 15/02/1956 avverso la sentenza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 settembre 2023 il Tribunale di Chieti ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni Claudio Teodoro, avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentate lesioni e di lesioni.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancata citazione dell'imputato per il giudizio d'appello. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo che non era intervenuta la notifica del decreto di citazione, peraltro privo dei requisiti di legge e si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in assenza di prove della riconducibilità a lui del fatto e nel nesso causale rispetto alle lesioni riportate dalla persona offesa. 2.3 Con ulteriore articolazione, si censura la dosimetria della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che, in effetti, dall'esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), non risulta la prova della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per il giudizio.