Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The defendants argued for a different legal classification of their actions, claiming the lower court erred in qualifying the crime of receipt. The court rejected this, ruling that appeals based on legal qualification errors are only admissible if they constitute a manifest error evident from the text, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals challenging legal qualification are inadmissible unless they demonstrate a manifest error evident from the indictment and judgment text, excluding mere evaluative disagreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEJAOUI ABDELMENEF nato il 20/01/1982 JEREZ ROBLES RUBEN nato il 10/12/1982 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia che, facendo seguito all'accordo raggiunto tra le parti, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Abdelmenef Bejaoui e Ruben Jerez Robles la pena, rispettivamente, di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa e quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di furto pluriaggravato e ricettazione e, il primo, anche per resistenza a PU e lesioni.
2. Avverso detta sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando errata qualificazione giuridica del fatto di ricettazione e la mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quale premessa circa l'approccio valutativo alla doglianza, il Collegio ricorda i condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50„ della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni 3amal, Rv. 275971„ Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, cornma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarir, Rv. 264766).
Precisati i principi cui la decisione odierna deve ispirarsi, il Collegio osserva che i ricorsi sub iudice sono del tutto generici, giacché si limitano a sostenere apoditticamente la tesi della necessaria derubricaziore, fondando su argomentazioni di fatto estranee al giudizio di legittimità.
2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle