Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the defect of motivation claim falls outside statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kola Gersjan inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of motivation in the lower court's judgment, but the court found this ground does not exist under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the alleged defect does not fall within the specific grounds enumerated in the relevant paragraph of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA GERSJAN (CUI 05F2A0V) nato il 21/08/1999 avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Kola Gersjan ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Treviso, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto in abitazione; Considerato che il motivo proposto — con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione — esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25