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Ordinanza — n. 17192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENHNIA HICHAM (CUI 01QFNOF) nato il 26/06/1975 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Benhnia Hicham ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore legittimazione a ricorrere cancellazione dall'albo avvocati ritiro dell'istanza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENHNIA HICHAM (CUI 01QFNOF) nato il 26/06/1975 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Benhnia Hicham ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/