Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible because it was signed personally by the defendant instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Semgani Oussama inadmissible without further procedural steps. The defendant personally signed the petition, whereas the law requires representation by a lawyer enrolled in the special register of the Court. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed a fine of four thousand euros on the recalcitrant defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMGANI OUSSAMA - CUI 05Y2IR2 - nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Semgani Oussama ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di furto tentato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il