Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petition was signed personally by the accused rather than by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without further procedural formalities. The petitioner, Ciro Cuomo, personally signed the appeal against a second-instance conviction for crimes under Articles 455 and 385 of the Penal Code. The court ruled that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a defense attorney registered with the Court, not the accused individually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if signed personally by the accused instead of by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO CIRO nato a NAPOLI il 22/12/1971 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cuomo Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo C) e 385 cod. pen. (capo D); Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25