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Ordinanza — n. 17188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to co-defendant acquittal not being a statutory ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued that the co-defendants' acquittal in a summary trial violated the law and required the court to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that only specific grounds listed in Article 448, paragraph 2, allow cassation appeals against plea bargains, excluding the acquittal of co-defendants.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory grounds and cannot be based on the acquittal of co-defendants.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility co-defendant acquittal summary trial Article 448 criminal procedure ricettazione recidiva nell'infrazione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECI ARILS (CUI 04R4VKA) nato il 04/05/1996 avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECI ARILS (CUI 04R4VKA) nato il 04/05/1996 avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato ad Arils Reci la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati a lui ascritti, i furti contestategli ai capi B, C, D, E, F, e la ricettazione descritta al capo K della rubrica.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., assolvendo il prevenuto posto che, nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti dei coimputati, gli stessi erano stati assolti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso - l'assoluzione dei coimputati - è pertanto inammissibile, non potendosi, peraltro, neppure dedurre, dall'assoluzione dei coimputati, l'estraneità del prevenuto ai fatti che gli erano stati contestati (non avendo il ricorrente prodotto copia della sentenza assolutoria da cui ricavarne le ragioni). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 marz