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Ordinanza — n. 17187/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because peace court orders are not appealable except via final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the peace court's order to open the trial was not subject to cassation review under Article 586 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the judge failed to recognize a tacit withdrawal of the complaint due to the accuser's absence, but the court held that such orders are only reviewable through the final judgment on the order itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 586 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against peace court orders are inadmissible unless the order concerns personal liberty; such orders must be challenged via the final judgment on the order, and the appellant bears the burden of raising the issue at trial.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court order review tacit withdrawal of complaint procedural burden of proof final judgment requirement restituzione in pristino ritiro delle conclusioni civili inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 586 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un atto che non è suscettibile di ricorso per cassazione, in omaggio alla regola generale, sancita dall'art. 586 cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un unico atto a firma del medesimo difensore, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 111 Cost.
Art. 152 c.p.
artt. 111 Cost
in relazione agli artt. 111 Cost.
art. 586 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un atto che non è suscettibile di ricorso per cassazione, in omaggio alla regola generale, sancita dall'art. 586 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLARI MARIO nato a MESSINA il 03/02/1982 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del GIUDICE DI PACE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Messina rigettava la richiesta del ricorrente di estinzione del giudizio per rimessione della querela e disponeva l'apertura del dibattimento, rinviando ad una successiva udienza per l'espletamento dell'istruttoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un unico atto a firma del medesimo difensore, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 152 cod. pen. perché il Giudice di pace di Messina, nonostante la mancata comparizione in udienza della querelante, non aveva accolto, immotivatamente, la richiesta di pronunciare l'estinzione del procedimento per intervenuta remissione tacita di querela, ciò che potrebbe avvenire anche in caso di precedente costituzione di parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un atto che non è suscettibile di ricorso per cassazione, in omaggio alla regola generale, sancita dall'art. 586 cod. proc. pen., dell'impugnabilità delle ordinanze solo con la sentenza che definisce il giudizio delle ordinanze diverse da quelle in tema di libertà personale. La difesa dei ricorrenti, invero, può dedurre la questione nelle udienze successive, sino a quella di discussione e, nell'ipotesi di esito sfavorevole, ha l'onere di proporre impugnazione. Peraltro, l'esistenza di una motivazione rispetto al diniego - fondata sull'esigenza di accertare la volontà della querelante dopo averla ascoltata quale teste - non consente neppure di ritenere l'atto in questione abnorme poiché, quale rigetto argomentato di un'istanza istruttoria, esso non è qualificabile in termini di provvedimento estraneo all'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi del procedimento (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 - 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle 2 EQ evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cass