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Sentenza — n. 17186/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and critical comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lacked a concrete legal interest to challenge the preventive seizure. The lower court correctly noted that the applicant, as an administrator, had no specific benefit from overturning the seizure given a prior attachment of the same shares. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 321, 322 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant lacks a concrete interest in the outcome and fails to critically compare their arguments with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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preventive seizure concrete legal interest administrative standing procedural inadmissibility prior attachment priority quota pignorabile sequestro cautelare azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cod. proc. pen.
Art. 322 cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili poiché mancano di qualsivoglia confronto critico con le reali argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICATELLI ANTONELLA nato a NAPOLI il 03/11/1977 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIB. RIESAME di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. MARIA PEZZULLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere rigettava, per quel che rileva in questa sede, l'istanza proposta dalla ricorrente, nella veste di terza interessata, contro il decreto di sequestro preventivo alle quote sociali della società Mald s.r.I., emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord.

2. Avverso la richiamata ordinanza ANTONELLA CIiCATELLI ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia e procuratori speciali, avv.ti Fernando Maria Pellino e Maria Pezzullo, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., assumendo che, erroneamente, il Tribunale del Riesame l'avrebbe ritenuta priva di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo poiché, quale amministratore della società Mald, ella era interessata all'impugnazione, avendo diritto alla restituzione delle quote sequestrate. 2.2. Mediante il secondo motivo la CI ATELLI denuncia violazione di legge con riferimento alle disposizioni normative già evocate nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo il provvedimento censurato attribuito prevalenza al sequestro preventivo penale sebbene il pignoramento delle quote della Mald s.r.l. fosse precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili poiché mancano di qualsivoglia confronto critico con le reali argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'ordinanza del Tribunale del Riesame ha invero disatteso l'istanza della CIfeATELLI evidenziando che questa, in qualità di amministratore della società Mald s.r.I., era priva non già, come ella assume nel primo motivo, di cyt- legittimazione, bensì di qualsivoglia interesse concreto a dolersi dell'esecuzione del sequestro preventivo a fronte del pignoramento già precedentemente effettuato sulle quote della società, poiché non avrebbe potuto ottenere alcuna specifica utilità concreta dall'accoglimento del ricorso, con il quale ella 2 cs? intendeva far valere una situazione di vantaggio vantata da un terzo, ossia dal creditore pignorante.

D'altra parte, come pure ha evidenziato congruamente il Tribunale del Riesame, non vi è alcuna incompatibilità astratta tra i due vincoli insistenti sui medesimi beni, stante che l'eventuale prevalenza del pignoramento, per la priorità della trascrizione, rispetto al sequestro, non farebbe venir meno l'efficacia di questo ma determinerebbe, nel caso, solo la prevalenza del diritto del terzo acquirente nell'esecuzione forzata ordinaria.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle