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Sentenza — n. 17149/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 8 maggio 2023 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da Pantaleone Parlato, ha confermato la pronuncia del giorno 11 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Aosta ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della fallita Stolennberg s.r.l.

Regesto Legislator

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art. 2932 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 232 legge fall., assumendo che la sentenza impugnata avrebbe rilevato che il reato previsto dalla detta norma può essere commesso dal creditore senza il concorso del fallito, senza tuttavia considerare che possono concorrervi anche altri soggetti (come nella specie chi ha amministrato la fallita prime del Parlato); e il Giudice di merito avrebbe confuso il fallito con uno dei pregressi amministratori; inoltre, come chiarito con i motivi di appello, nonostante «il giudicato civile fallimentare» non sia sindacabile dal giudice penale, la sentenza di primo grado avrebbe recepito la sentenza di fallimento sebbene il credito in ragione del quale è stato dichiarato fosse inesistente. 2.3.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito irregolarità finanziarie danno ai creditori reato economico frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 2932 cod. civ
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARLATO PANTALEONE nato a TRAMONTI il 07/08/1961 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI ; uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che si è riportato alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ; nonché l'avvocato GAETANO BERNI che, nell'interesse del PANTALEONE PARLATO, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 8 maggio 2023 la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da Pantaleone Parlato, ha confermato la pronuncia del giorno 11 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Aosta ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della fallita Stolennberg s.r.l.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Ad avviso della difesa, la Corte di merito non avrebbe correttamente considerato il ruolo dei soggetti coinvolti nella vicenda (Giangrande, Spina) che dimostrerebbero come il dominus dell'operazione immobiliare relativa ai beni della fallita Stolennberg sarebbe Germanò (che non aveva mai lavorato nel settore edilizio), ucciso nel luglio 2014; inoltre, «secondo notizie di stampa mai smentite» in Val d'Aosta vi erano infiltrazioni della criminalità organizzata, di cui il Germanò sarebbe stato membro, e sarebbe «sconcertante» che la moglie di quest'ultimo - casalinga - abbia maturato un credito ingente verso la società; ancora gli appartamenti di proprietà della fallita erano stati promessi in vendita a numerose persone (che sarebbero state ingannate e avevano promosso giudizio ex art. 2932 cod. civ.), quindi il patrimonio dell'ente si era ridotto; in maniera inspiegabile, il Giudice fallimentare ha ammesso al passivo (nonostante l'opposizione del curatore) il credito di Raffaele Giangrande in relazione al quale è stata elevata Vinnputazione, il che ha avuto una decisiva efficienza causale sulla determinazione dede passività addebitate al ricorrente sub specie della distrazione; il reato in imputazione - come esposto nell'atto di appello, rispetto al quale vi sarebbe in parte qua un'omessa pronuncia - è di pericolo concreto che ricorrerebbe solo se le poste attive del fallimento, «pagati i privilegi» (recte: i crediti privilegiati), fossero state sufficienti a pagare anche questo credito; il Giudice di merito avrebbe confuso le passività fittizie inserite in bilancio con il credito inesistente o simulato. 2.2.

Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 232 legge fall., assumendo che la sentenza impugnata avrebbe rilevato che il reato previsto dalla detta norma può essere commesso dal creditore senza il concorso del fallito, senza tuttavia considerare che possono concorrervi anche altri soggetti (come nella specie chi ha amministrato la fallita prime del Parlato); e il Giudice di merito avrebbe confuso il fallito con uno dei pregressi amministratori; inoltre, come chiarito con i motivi di appello, nonostante «il giudicato civile fallimentare» non sia sindacabile dal giudice penale, la sentenza di primo grado avrebbe recepito la sentenza di fallimento sebbene il credito in ragione del quale è stato dichiarato fosse inesistente. 2.3.

Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 219, «ultima parte» (recte: ultimo comma) legge fall., 133 e 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione, assumendo che la Corte di merito si sarebbe diffusa sui precedenti penali dell'imputato - successivi al fatto oggetto del procedimento - eludendo quanto esposto nell'atto di appello;inoltre, alla luce di notizie giornalistiche, «sembra che nelle zone limitrofe alla citta di Aosta [...] fossero presenti personaggi legati al crimine organizzato» e - «se così fosse» - diverrebbe più comprensibile l'intera vicenda e il ruolo di soggetto succube del Parlato; ancora, la motivazione si sarebbe concentrata sui precedenti dell'imputato rispetto all'offensività del fatto; infine, il pericolo che caratterizza il reato non si sarebbe realizzato perché nulla è stato erogato al creditore nella procedura fallimentare.

3. Il ricorso è inammissibile. È dirimente considerare che: - tutti i motivi di ricorso adducono una serie di elementi di fatto in maniera assertiva, senza prospettare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), senza muovere una compiuta critica alla pronuncia impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e - con più diretto riferimento alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio - senza considerare che, al riguardo, «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti » (Sez. 5, n. 43952 del 1:3/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); - inoltre, il primo e il terzo motivo contengono un generico rimando ai motivi di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); quanto al secondo motivo, non è dato comprendere in che termini possa costituire un vizio della sentenza impugnata il recepimento della sentenza di fallimento, che per consolidata giurisprudenza il giudice penale non può sindacare (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01;

Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01). Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil