Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous factual premise and abstractly formulated grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it relied on a false factual premise regarding the calculation of sentence reduction, while the second ground was deemed abstract and outside the scope of reviewable defects. Consequently, the lower court's judgment upholding the penalty was confirmed without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it rests on an erroneous factual premise or is formulated in abstractly generic terms that do not specify a concrete defect.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMATURO COSIMO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 21/01/1993 avverso la sentenza del 02/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Cosimo Ammaturo viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., indicata in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare nella massima estensione la riduzione per il rito e, con il secondo motivo, vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché, in disparte il profilo che non si traduce nella mancata deduzione di un caso di illegalità della pena quale delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), riposa su una premessa fattuale erronea, posto che sulla pena determinata per effetto dell'accordo delle parti, dopo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione (anni due e mesi nove di reclusione), l'applicazione della riduzione nella misura fissa di un terzo conduce appunto alla pena irrogata di anni uno e mesi dieci di reclusione. 2.2. Il secondo motivo è estraneo al catalogo dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ed è comunque formulato in termini astratti, di assoluta genericità.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22/03/2024 Il Consigliere estensore Il P