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Ordinanza — n. 17059/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17059/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Taranto, su richiesta delle parti, ha applicato a al ricorrente Annunziata Enrico la pena di anni due e mesi due di reclusione e di euro 467,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 73, comma 5, DPR 309/90.

Regesto Legislator

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artt. 624-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17059/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo l'inosservanza della legge penale e carenza dì motivazione sotto il profilo della errata qualificazione della fattispecie concreta in relazione al reato di cui all'art. 73 cit., lamentando altresì la mancata pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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licenziamento per furto furto aggravato abbandono del procedimento per truffa furto di lieve entità errore nella commisurazione della pena confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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artt. 624-bis cod. pen
Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Taranto, su richiesta delle parti, ha applicato a al ricorrente Annunziata Enrico la pena di anni due e mesi due di reclusione e di euro 467,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
73 cit., lamentando altresì la mancata pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA ENRICO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 11/01/2002 avverso la sentenza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LE I I IERI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Taranto, su richiesta delle parti, ha applicato a al ricorrente Annunziata Enrico la pena di anni due e mesi due di reclusione e di euro 467,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 73, comma 5, DPR 309/90.

2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo l'inosservanza della legge penale e carenza dì motivazione sotto il profilo della errata qualificazione della fattispecie concreta in relazione al reato di cui all'art. 73 cit., lamentando altresì la mancata pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen.. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901) Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789;

Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. del 10/09/2015 Cc. Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell'imputazione non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro in maniera del tutto 'in fatto' dal ricorrente.

5. La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ìn favore della Cassa del