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Sentenza — n. 17056/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive relevance regarding pre-qualifiable danger periods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the confiscation measure violated constitutional rights because the property existed before his period of proven dangerousness and lacked evidence of his lifestyle during that earlier timeframe. The court rejected these arguments, ruling that the lower court's findings on the appellant's lack of legitimate income and the absence of proof regarding parental financial contributions rendered the appellant's specific criticisms non-decisive and outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 616 c.p.p.: In appeals regarding definitive preventive confiscation based on generic danger, the Court of Cassation must annul only the measure founded exclusively on the pre-qualifiable danger hypothesis; other arguments lacking decisive relevance or contesting factual evaluations on consumption and income are inadmissible.

Parole chiave

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preventive confiscation generic danger qualifiable danger inadmissibility lifestyle investigation constitutional declaration court costs beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art.
Art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
b) che la ritenuta sussistenza, in epoca anteriore, della pericolosità generica del De Biase, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
artt. 597 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 597 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02
a) (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02).
Corte cost., sent. n. 24 del 2019
159 del 2011 non consentiva di applicare la confisca, alla luce di Corte cost., sent. n. 24 del 2019;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BIASE ANTONIO nato a CROTONE il 20/02/1970 avverso il decreto del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 settembre - 20 novembre 2023 la Corte d'appello di Catanzaro, per quanto ancora rileva, salvo revocare la confisca dei buoni postali fruttiferi, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del proposto Antonio De Biase e dei terzi interessati Stefania Grillo e Roberta De Biase in relazione al decreto del 21 febbraio 2022 con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva emesso la misura della confisca in relazione a due immobili intestati alla Grillo e a rapporti bancari e postali intestati ad Antonio De Biase, alla Grillo, a Roberta De Biase e a Francesco De Biase.

2. Nell'interesse di Antonio De Biase è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1, comma 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c), 16 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, rilevando:

a) che l'immobile oggetto di confisca era venuto ad esistenza nel 1999, ossia in epoca anteriore al periodo di ritenuta manifestazione della pericolosità qualificata dal De Biase (2004 - 2010);

b) che la ritenuta sussistenza, in epoca anteriore, della pericolosità generica del De Biase, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), in relazione artt. 1, comma 1, lett. b) , d. Igs. n. 159 del 2011 non consentiva di applicare la confisca, alla luce di Corte cost., sent. n. 24 del 2019;

c) che il riferimento del provvedimento impugnato alla pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett.

b) del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011 non era sostenuto da alcuna indagine sul tenore di vita del proposto in riferimento alla fascia temporale 1990 - 2004;

d) che, del resto, il De Biase, sino al matrimonio celebrato nel 1998, aveva vissuto nel nucleo familiare d'origine potendo contare sulle risorse del padre;

e) che l'appartamento era stato acquistato con le risorse fornite dai genitori del proposto e della moglie. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 1, comma 1, lett.

b) e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, contestando l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale l'immobile sino ai primi mesi del 2004 non era abitato dal De Biase e dalla moglie. Si rileva:

a) che la difesa aveva dimostrato come sin dal 2001 il servizio idrico fosse attivo;

b) che all'epoca i consumi erano registrati in maniera forfettaria, salvo conguagli;

c) che, tra i documenti allegati ai motivi nuovi depositati dinanzi alla Corte d'appello il 10 agosto 2002, vi era un'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva autorizzato il De Biase, all'epoca agli arresti domiciliari presso una comunità, a recarsi presso l'abitazione dove viveva con la sua famiglia, sita in Crotone, contrada Farina Palazzo Arcuri;

d) che, come lo stesso provvedimento impugnato riconosce, quest'ultimo si identificava con l'appartamento oggetto di confisca;

e) che tale dato fattuale superava quello formale della registrazione del trasferimento di residenza nell'aprile 2004;

f) che in ogni caso, in pochi mesi, il De Biase non poteva avere accumulato le risorse correlate alla sua pericolosità qualificata.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Al riguardo, va, infatti, ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); D'altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;

Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Ora, posto che il decreto impugnato richiama esplicitamente, in tema di pericolosità generica del proposto, l'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, tutti i riferimenti svolti in ricorso quanto alla rilevanza della precedente lett.

a) sono privi di decisività, tenuto conto della puntualizzazione secondo cui la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.

a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02). Per il resto, la Corte territoriale ha sottolineato come, nel periodo precedente al manifestarsi della pericolosità qualificata, il De Biase, condannato sin dal 1993 per delitti in materia di traffico di stupefacenti, non avesse prodotto alcun reddito lecito, mentre la moglie, sposata nel 1998, aveva generato redditi esigui; indimostrate erano poi le erogazioni di denaro da parte dei genitori, anche alla luce dell'assenza di documentazione e delle contraddittorie dichiarazioni rese da chi avrebbe trattato con tali genitori per l'acquisto dell'immobile.

In tale contesto, assertive e del tutto generiche sono le critiche sul punto del primo motivo di ricorso. 2.2. Il secondo motivo, alla luce delle precisazioni di carattere generale sviluppate supra sub 2.1., si colloca, in generale, al di fuori dello spettro dei motivi di ricorso per cassazione, nella misura in cui mira a contestare le valutazioni sulla congruità dei consumi di acqua documentati dalla stessa difesa per un arco temporale significativo (ciò che rende il tema del sistema di misurazione e dei conguagli come del tutto genericamente introdotto).

Ora, a tacere del fatto che la rilevanza della pericolosità generica in epoca anteriore al 2004 rende le considerazioni dedicate al momento in cui l'immobile è stato completato e reso abitabile prive di decisività, si osserva, per mera completezza, quanto segue.Non si coglie alcuna censura al rilievo fattuale del decreto impugnato secondo il quale l'appartamento risultava disabitato ancora nel 2003, quando la p.g. cercò di eseguire un ordine di carcerazione a carico del De Biase. Ne discende che, in disparte la non certa identificabilità dell'immobile nel quale il De Biase era stato autorizzato nel 2002 a recarsi con l'appartamento del quale si tratta (nel provvedimento autorizzatoria si fa riferimento in generale a Palazzo Arcuri), resta il rilievo:

a) che nel 2003 l'appartamento confiscato era disabitato;

b) che la pericolosità generica manifestatasi in epoca anteriore rende, come detto, il tema del mancato esame del documento privo di decisività;

c) che resta razionalmente inspiegato un livello di consumi idrico incompatibile con l'abitazione dell'immobile.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle s