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Sentenza — n. 17050/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17050/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Roselli ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame di una precedente ordinanza, emessa dalla Corte d'assise, di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale precedentemente emessa a suo carico in relazione al reato di concorso in sequestro di persona pluriaggravato.

Regesto Legislator

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art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 17050/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò considerato, l'assunto dal quale parte la difesa è corretto in diritto: l'art. 16-octies del d.l. n. 8 del 1991 (convertito con legge 15 marzo 1991, n.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate azione di rivocazione del sequestro estratto del casellario giudiziale revoca della sospensione condizionale sospensione dell'istruzione sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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art. 94 disp. att. cod. proc. pen
Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il Roselli perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Roselli Salvatore nato a Napoli, il 20 febbraio 1976; avverso l'ordinanza del 31 ottobre 2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Salvatore Roselli ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame di una precedente ordinanza, emessa dalla Corte d'assise, di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale precedentemente emessa a suo carico in relazione al reato di concorso in sequestro di persona pluriaggravato.

2. Il ricorrente articola due motivi di censura, connessi tra loro, formulati, il primo, in termini di violazione di legge (in relazione all'art. 16-octies della legge n. 82 del 1991) e, il secondo, sotto il profilo del vizio di motivazione. La difesa sostiene che la Corte d'assise avrebbe ancorato il rigetto dell'istanza e, quindi, la permanenza delle esigenze cautelari, alla mancanza della prova di una radicale rescissione dei legami con la criminalità organizzata, laddove, sostiene la difesa, la norma non imporrebbe una verifica "positiva", bensì, un parallelo accertamento negativo, nel senso che la revoca sarebbe preclusa ove emergano elementi dai quali dedurre l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Peraltro, continua la difesa, nel rigettare l'istanza di sostituzione, la Corte avrebbe utilizzato argomenti manifestamente illogici o, comunque, irrilevanti: lo spessore criminale è qualità normalmente presupposta dallo stesso status di collaboratore (in quanto un soggetto privo non potrebbe essere in possesso di un patrimonio conoscitivo utile); la (ritenuta) necessaria ampiezza del periodo di collaborazione rischierebbe di trasformare la custodia cautelare in un'anticipazione di espiazione; la valorizzazione del provvedimento applicativo della misura (quale espressione di un persistente legame con gli ambienti camorristici di origine anche nel periodo successivo alla scarcerazione) non tiene conto che, rispetto ai fatti contestati, il Roselli si è sempre protestato innocente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato. Va premesso la questione rimessa alla valutazione di questa Corte attiene esclusivamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, non essendo in contestazione il parallelo profilo della gravità indiziaria. Ebbene, nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va operato verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Mandrillo, Rv. 276169).

E anche laddove sia stata riconosciuta, nel giudizio di merito, l'attenuante della collaborazione (art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991), tale circostanza, pur consentendo il superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 1213 del 29/05/2012, dep. 2013, Contrino, Rv. 254257).

Ciò considerato, l'assunto dal quale parte la difesa è corretto in diritto: l'art. 16-octies del d.l. n. 8 del 1991 (convertito con legge 15 marzo 1991, n.

82) si limita a precludere la revoca o la sostituzione della misura in atto ove siano emersi persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. E ciò senza imporre alcun onere pro4atorio in capo all'indagato. Ma la Corte no ?dato la sua decisione sulla mancanza della prova positiva di una piena e radicale rescissione dei collegamenti delinquenziali: ha ritenuto che il percorso collaborativo fosse ancora in uno stadio iniziale (e, pertanto, inidoneo ad offrire quella necessaria certezza in ordine alla definitiva rimozione di ogni tipo di legame con la complessiva precedente attività delinquenziale posta in essere) e che gli elementi prospettati dalla difesa fossero del tutto irrilevanti (in quanto relativi ad un periodo antecedente ai due nuovi fatti criminosi per cui sono stati emessi i titoli cautelari attualmente in vigore, essi stessi significativi di un'inequivocabile ricaduta nel delitto, ove, in ipotesi, esistente quel percorso autocritico prospettato dalla difesa).

La motivazione è logica e coerente con i dati processuali e, in quanto tale, involgendo il giudizio al quale è chiamato il giudice cautelare apprezzamenti in fatto (in quanto diretto a verificare che il comportamento collaborativo sia garanzia di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata), è insindacabile nel giudizio di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il Roselli perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.