Cassation court dismisses appeal by third party, converting it to opposition due to lack of proper execution procedure standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a third party against a confiscation order, converting the act into an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code. The appellant, a relative of the primary defendant, argued that the preventive measure was punitive and lacked proper motivation regarding the availability of assets. The court ruled that third parties not originally summoned in preventive proceedings can only file an opposition before the same judge, not a cassation appeal, rendering the original filing procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.: Appeals by third parties against execution measures in preventive confiscation proceedings must be converted into oppositions before the original judge, as they lack the standing for cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIDONE SALVATORE nato a ALTOFONTE il 01/01/1952 avverso il decreto del 13/10/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Giuseppe Riccardi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto LE' stato impugnato con ricorso per cassazione il decreto del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, del 13 ottobre 2023, che ha rigettato l'istanza - formulata in sede di incidente di esecuzione - avanzata da Daidone Salvatore, terzo interessato non convocato in sede di procedimento di prevenzione personale e patrimoniale instaurato nei confronti di Marfia Giuseppe, intesa ad ottenere la revoca della confisca e la restituzione a suo favore della quota del 50% del saldo attivo di un conto corrente costituito presso Unicredit, agenzia di Altofonte, e del controvalore del fondo Pioneer, disposta dal Tribunale di Palermo il 29 settembre 2016 con decreto poi confermato dalla Corte d'appello. 2.11 ricorso si è affidato a due motivi. 2.1.11 primo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma 2, 3 e 4 del D.
Lgs. n. 159/11 per contrasto con gli artt. 25 comma 2, 27 comma 1 e 2, 117 Cost. in rapporto agli artt. 6 comma 2 e 7 comma 1 della CEDU. Il ricorrente - che peraltro avrebbe dimostrato la legittima provenienza delle risorse - è solo un congiunto del proposto Marfia Giuseppe; la misura applicatagli possiede carattere ingiustamente punitivo nei suoi confronti, in quanto estraneo ad attività illecite di sorta e al processo penale riguardante il cognato, in contrasto con i superiori principi, espressi dalla giurisprudenza sovranazionale, in tema di presunzione d'innocenza, di stretta legalità, di proporzione e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di inosservanza degli artt. 16 e 20 del citato D.
Lgs. n. 159/11 in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca e vizio di motivazione. Il Tribunale, sollecitato dall'istante a prendere posizione sulla avvenuta dimostrazione della legittima provenienza dei beni a suo carico confiscati e da lui acquisiti in una fascia temporale antecedente al monitoraggio della pericolosità qualificata del proposto, ha omesso di rispondere alla censura e si è limitato a confermare il giudizio adottato dal Decreto di primo grado della procedura di prevenzione, così incorrendo nel vizio di carenza assoluta della motivazione, che costituisce violazione di legge emendabile nel giudizio di Cassazione.
Difetterebbe, in particolare, qualsiasi elemento idoneo a ricondurre le risorse finanziarie confiscate al concetto di "disponibilità" delle medesime in capo al proposto. Considerato in diritto Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen. nel rispetto del principio di conservazione degli atti di impugnazione di cui all'art. 568 comma 5 cod. proc. pen.. 1.E' principio pressochè costante nella giurisprudenza di legittimità che, avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di confisca disposta nell'ambito delle misure di prevenzione, ai terzi non intervenuti in tale procedimento è data solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 676, comma primo e 667, comma quarto cod. proc. pen., anche se la decisione sia stata impropriamente assunta - come avvenuto nella specie - in contraddittorio; di conseguenza l'atto di impugnazione va riqualificato, anche in sede di giudizio di cassazione, come atto di opposizione (tra le tante, sez.6, ord. n. 21741 del 10/04/2018, terzo interessato in proc.Barbieri, Rv. 273041; sez.
U n. 57 del 19/12/2006, Auddino, Rv. 234956; sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897; sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; sez.6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e altri, Rv. 259454; sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; sez. 5, n. 34134 del 26/05/2009, ric. Banca Nuova spa, Rv. 245130; sez.1, n. 15070 del 28/03/2006, Cosmai, Rv. 233945).
2. Gli atti devono essere pertanto trasmessi al Tribunale di Palermo, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
convertito il ricorso in opposizione, dispone trasmettersi gli att