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Sentenza — n. 17047/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17047/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Reggo Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello della stessa città aveva rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di M.S. condannato in secondo grado alla pena di anni otto di reclusione per il delitto di associazione mafiosa. L'istanza di modifica faceva leva sulla sopravvenuta incompatibilità, ex art. 275, comma 4-bis, cod. pen., con il regime di detenzione presso la casa circondariale "Pagliarelli" di Palermo a causa dell'infarto del miocardio che aveva colpito l'imputato il 30 giugno 2023.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17047/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Parole chiave

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infarto miocardico inesigibile malgrado lesioni salute assistenza ulteriore provvedimento sanitario d'integrazione allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Reggo Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 606 cod. proc. pen
I vizi denunciati, seppure formalmente ricondotti nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen., esulano dal novero di quelli consentiti in sede di legittimità.
art. 299 cod. proc. pen
La Corte di appello, investita della istanza dell'imputato ex art. 299 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M.S. avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Reggo Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello della stessa città aveva rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di M.S. condannato in secondo grado alla pena di anni otto di reclusione per il delitto di associazione mafiosa. L'istanza di modifica faceva leva sulla sopravvenuta incompatibilità, ex art. 275, comma 4-bis, cod. pen., con il regime di detenzione presso la casa circondariale "Pagliarelli" di Palermo a causa dell'infarto del miocardio che aveva colpito l'imputato il 30 giugno 2023.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo, come unico motivo, violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione vuoi delle gravi condizioni di salute in cui versa l'imputato, vuoi delle necessità curative e riabilitative (indicate dai consulenti tecnici della difesa e trascritte in ricorso) che la casa circondariale di Palermo non sarebbe in grado di garantire.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I vizi denunciati, seppure formalmente ricondotti nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen., esulano dal novero di quelli consentiti in sede di legittimità. Il ricorso, ponendo l'accento sulle conclusioni dei consulenti di parte, rivendica una condizione di incompatibilità con il regime carcerario, senza riuscire a evidenziare, tuttavia, un vulnus nell'apparato argomentativo esibito dal provvedimento impugnato. 2.1. La Corte di appello, investita della istanza dell'imputato ex art. 299 cod. proc. pen. quale giudice che procede, ha disposto una perizia per la verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime carcerario.

Il perito ha concluso nel senso della compatibilità valutando il complessivo percorso clinico dell'imputato: quest'ultimo, sottoposto a intervento di angioplastica il 30 giugno 2023 per infarto del miocardio, è stato dimesso, in buone condizioni di salute, il successivo 7 luglio; le cure farmacologiche prescritte al momento delle dimissioni vengono somministrate in carcere. Il perito ha indicato alcuni esami da eseguire per la valutazione di un'eventuale ischemia residua (studio con scintigrafia miocardica o angio-Tac coronarica). Il Tribunale del riesame ha recepito, motivatamente, l'accertamento peritale; ha poi considerato l'esito positivo del controllo effettuato in ambiente ospedaliero il 13 settembre 2023 e si è premurato di verificare che la casa circondariale programmasse gli esami e i controlli indicati dal perito.2.2.

La decisione si conforma pienamente ai principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia. Va peraltro ricordato che il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario, non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11, L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (Sez. 5, n. 16008 del 10/03/2009, Lo Cricchio, Rv. 243338 - 01;

Sez. 6, n. 39980 del 19/09/2013, De Filippis, Rv. 256138 - 01).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone, in caso di diffusione della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c. p. p. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lg