Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17041/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as untimely and rejects arguments regarding store manager's standing to file a complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible primarily because it was filed late, violating procedural time limits for submitting written conclusions. The appellant argued that the store manager lacked standing to file a complaint for theft and claimed the conviction was based on suggestion from surveillance footage. The court rejected these arguments, noting the delay and affirming that a store manager qualifies as a victim's representative under established case law regarding possession of goods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal filed after the deadline for submitting written conclusions is inadmissible, and a store manager is legally authorized to file a complaint for theft even without formal ownership of the premises.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility procedural time limits store manager standing theft complaint filing possession of goods written conclusions deadline procedural delay mancanza di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Art. 99 cod. pen.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. per carenza di motivazione rispetto alla recidiva ritenuta, argomentata solo per la sussistenza di precedenti specifici a carico.
art. 99 cod. pen
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 544 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Ed invero, considerato che questa Corte è giudice dei fatti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APETINO RUDY nato a NAPOLI il 25/04/1981 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. GIANCARLO D'ANGELO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. (S)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di furto in supermercato.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. Giancarlo D'Angelo, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del contraddittorio cartolare nel giudizio di appello per omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. 2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato lamenta che, in assenza della duplicazione ed acquisizione delle videoriprese effettuate nel supermercato, il riconoscimento dell'APETINO quale autore del furto sarebbe stato erroneo in quanto suggestionato dalla visione dei filmati. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. per carenza di motivazione rispetto alla recidiva ritenuta, argomentata solo per la sussistenza di precedenti specifici a carico. 2.4. Mediante il quarto motivo l'esponente assume la mancanza della legittimazione a presentare la querela, necessaria ai fini della procedibilità del reato, da parte del direttore del supermercato, poiché questi non sarebbe legale rappresentante dell'impresa né equiparabile ad un institore commerciale.

3. Nella memoria depositata prima dell'udienza, il procuratore del ricorrente, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, ha evidenziato che la persona offesa non è stata identificata, atteso che non è andata a buon fine, anche in un'ottica di giustizia riparativa, la comunicazione inviata per la richiesta di rimessione della querela alla società indicata come titolare del supermercato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via assolutamente preliminare occorre rilevare la tardività del ricorso proposto. Ed invero, considerato che questa Corte è giudice dei fatti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che può conoscere a prescindere dalla proposizione di motivi di impugnazione quando attengano a questioni rilevabili d'ufficio, come sono quelle che vertono sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, è emerso che: la sentenza è stata pronunciata in data 10 ottobre 2023; il collegio non ha indicato alcun termine per l'emanazione della sentenza, talché la relativa motivazione doveva essere depositata entro quindici giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 544 cod. proc. pen.; il deposito è avvenuto tempestivamente in data 20 ottobre 2023.

Di conseguenza, il termine di trenta giorni - da determinarsi ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - per proporre ricorso per cassazione ha iniziato a decorrere il 25 ottobre 2023 (ovvero dalla scadenza del termine contemplato dalla legge per il deposito) ed è spirato, calcolati anche i quindici giorni aggiuntivi previsti dall'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. (essendo stato l'imputato giudicato in assenza) I'll dicembre 2023, atteso che il giorno precedente era festivo (domenica). Pertanto, alla data di proposizione dell'impugnazione della sentenza di appello, ossia il 24 dicembre 2023, il termine per impugnare era ormai decorso, con conseguente inammissibilità del ricorso medesimo.

2. Il ricorso, ad ogni modo, è inammissibile alla luce dei motivi proposti. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo agli atti la comunicazione, regolarmente pervenuta all'avv. D'Angelo, delle conclusioni del Procuratore Generale in data 5 ottobre 2023. 2.2. Anche l'ultimo motivo (da esaminare in ragione della priorità logica) si palesa manifestamente infondato al lume del consolidato principio in forza del quale, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, poiché è titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Come hanno precisato, nello statuire detto principio le Sezioni Unite, infatti, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura pure in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). e 2.3. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni spese già dalla sentenza di primo grado in ordine alle modalità con le quali è stato effettuato il riconoscimento dell'Apetino, modalità che esulano dalle immagini riprese dalle telecamere della sicurezza. Alla stregua di quanto evidenziato dalla sentenza del Tribunale, infatti, Ezio D'Addario, addetto alla sicurezza presso l'esercizio commerciale, cercava di raggiungere il ricorrente, che gli era stato segnalato essere uscito dal supermercato senza pagare la merce che era posta sugli scaffali e che il D'Addario non raggiungeva, perché si allontanava su uno scooter insieme ad un'altra persona.

Quanto al riconoscimento, è sottolineato poi nella sentenza di primo grado che lo stesso è stato compiuto con certezza dal D'Addario a fronte delle varie foto mostrate dai Carabinieri in quanto conosceva l'Apetino, che già si era reso responsabile in precedenza di fatti analoghi, talché non si comprende come potrebbe essere stato suggestionato dalla visione dei filmati.

3. Il motivo sulla recidiva è formulato, come già avvenuto in appello, in maniera assolutamente generica, senza alcun confronto con le argomentazioni sottese alla decisione di applicare la stessa da parte della sentenza di primo grado.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e, comunque, dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della