Italian Court dismisses appeal claiming victim's debt negates kidnapping-for-extortion crime under Art. 630 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for kidnapping for extortion. The appellant argued that the victim's pre-existing debt to the aggressors should prevent the crime from being classified as kidnapping for extortion. The court ruled that the statutory definition of the crime focuses on the exchange of a price for the victim's release, regardless of whether that debt existed prior to the abduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630 cod. pen.; The crime of kidnapping for extortion is a single offense where the objective element is defined by the intent to obtain an unjust profit through the victim's release; this definition remains valid even if the victim was held hostage to recover a pre-existing debt owed to the captor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Khoulaidi Saad nato in Marocco il 20 agosto 1991; avverso la sentenza del 6 luglio 2023 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per e per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Saad Khoulaidi responsabile, tra l'altro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di debito della vittima nei confronti dei suoi aggressori (per il cui adempimento quest'ultima era stata sequestrata) e della conseguente impossibilità di configurare il reato contestato, bensì un semplice concorso tra due distinti delitti, il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) ed estorsione (art. 629 cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Il delitto previsto dall'art. 630 cod. pen. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento obbiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione: ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima (Sez.
U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang, Rv. 226489; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265; Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015, Mastrodonato, Rv. 263536). In altri termini, ciò che caratterizza la fattispecie è la corrispettività esistente tra il sequestro e il conseguimento di un prezzo per la liberazione della vittima; una corrispettività che non è esclusa dall'esistenza di un pregresso debito della persona offesa nei confronti del sequestratore, derivando, in questo caso, l'ingiustizia dalle modalità del fatto (Sez. 2, n. 20032, cit.): il riferimento specifico al "prezzo" della liberazione" ha solo la funzione di sottrarre all'area di applicabilità della norma i fatti di sequestro di persona nei quali l'ingiusta utilità perseguita non si pone come corrispettivo per la liberazione dell'ostaggio (Sez.
U. n. 962, cit.). Ebbene, in coerenza con tali principi, la Corte territoriale ha dato atto di come il prelevamento della donna, il suo trasferimento con l'auto dell'imputato in altro luogo e tutte le successive condotte fossero finalizzate al rientro dalla sua esposizione debitoria nei confronti di uno dei tre concorrenti, al quale era quindi collegata la liberazione. E tanto dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm