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Sentenza — n. 16439/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address the core ground of the preventive measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's arguments regarding evidence interpretation and the necessity of the preventive measure. The lower court had confirmed the revocation of the medical practice ban based on the defendant's fabrication of psychological test results, while noting that the risk of reoffending remained despite the lack of flight or evidence contamination risks. The Court ruled that the appeal's specific grounds did not fall within the admissible categories for cassation review under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not fall within the specific categories of vices listed in the procedural code, even if they challenge the factual interpretation or the necessity of a preventive measure.

Parole chiave

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preventive measure medical practice ban cassation appeal inadmissibility procedural code perizia psichiatrica insufficiente disturbi psichici visita medica

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 274 lett. a) e b) cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
Art. 591 cod. proc. pen.
Va chiarito, per rispondere alla questione sollevata con la memoria di replica, che le cause di inammissibilità dell'impugnazione non sono limitate alla tardività, ma sono tutte quelle previste dall'art. 591 cod.
Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
L'asserita erronea interpretazione del fatto e di una conversazione non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. che consentono l'accesso al giudizio di legittimità.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
proc., cui si aggiungono, per il ricorso per cassazione, quelle di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen
L'asserita erronea interpretazione del fatto e di una conversazione non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASCALE MARIA ERMINIA nata a BENESTARE il 04/07/1960 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. Caterina Condemi e Anna Condò, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della istanza di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria applicata nei confronti di Pascale Maria Erminia in ordine al delitto di cui agli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen. consistito nell'avere "inventato" gli esiti di un complesso test psicologico (cd. Minnesota) relativi a un paziente che non ha mai visitato (capo 22 dell'incolpazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata, tramite i propri difensori, proponendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con i primi due viene denunciata l'erronea interpretazione: dei fatti attribuiti all'indagata "insussistenza della prova della maternità del test Minnesotsa"; dell'intercettazione telefonica "per mancata trascrizione dell'intercettazione integrale". 2.2. Con il terzo si evidenzia che se, come assume lo stesso Tribunale del riesame, non sussistono le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non sussisterebbero, allora, neppure ragioni per il mantenimento di una misura cautelare.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. I difensori della ricorrente hanno depositato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale; sostengono che il ricorso, essendo tempestivo, non sarebbe inammissibile, e insistono poi sui motivi proposti.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Va chiarito, per rispondere alla questione sollevata con la memoria di replica, che le cause di inammissibilità dell'impugnazione non sono limitate alla tardività, ma sono tutte quelle previste dall'art. 591 cod. proc., cui si aggiungono, per il ricorso per cassazione, quelle di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

6. I primi due motivi esulano dal novero dei vizi deducibili. L'asserita erronea interpretazione del fatto e di una conversazione non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. che consentono l'accesso al giudizio di legittimità.

7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.

a) e b) cod. proc. peri., ma ha confermato la permanenza del pericolo di reiterazione del reato; tale punto, che regge la misura interdittiva, non viene toccato dal ricorso.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del