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Sentenza — n. 16435/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16435/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore d'ufficio, avv. Rocco Femia, lamentando violazione degli artt. 445, comma 1, e 448, comma 2-bis cod. proc. pen., laddove gli sono state poste a carico in maniera generica le spese non riconducibili al procedimento.

Regesto Legislator

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art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16435/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282 - 01; Sez. 1, n. 19687 del 26/04/2007, Chen, Rv. 236439 - 01). Senza incorrere dunque in alcuna illegittimità la decisione denunciata, poiché il primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito lasciando impregiudicate altre determinazioni che seguono all'applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 9749 del 17/02/1994, P.M. in proc. Fazzari, Rv. 199090 - 01) si è limitata ad esplicitare che spese differenti da quelle strettamente inerenti al procedimento sarebbero state poste a carico del ricorrente, come doveroso (cfr.

Parole chiave

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recupero dei costi perseguimento penale per truffa ripetizione dell'indebito spese di difesa accollo delle spese procedurali onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 445 cod. proc. pen
Senza incorrere dunque in alcuna illegittimità la decisione denunciata, poiché il primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSTALFI KARAIM nato il 30/06/1978 avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Torino applicava al ricorrente la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore d'ufficio, avv. Rocco Femia, lamentando violazione degli artt. 445, comma 1, e 448, comma 2-bis cod. proc. pen., laddove gli sono state poste a carico in maniera generica le spese non riconducibili al procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, poiché la previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti deve intendersi riferita alle sole spese processuali in senso stretto. Come è stato puntualizzato, infatti, tale previsione non si estende alle spese di mantenimento in carcere, anche a titolo di custodia cautelare (su tale aspetto, ex aliis, Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409 - 01; Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 2015, Hysa, Rv. 262671 - 01) dell'imputato, che restano a suo carico, né di eventuale custodia dei beni sequestrati, aventi un nesso pertinenziale con il reato (ex ceteris, Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243 - 01;

Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282 - 01; Sez. 1, n. 19687 del 26/04/2007, Chen, Rv. 236439 - 01). Senza incorrere dunque in alcuna illegittimità la decisione denunciata, poiché il primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. enumera in termini negativi ciò che nella sentenza stessa non può essere statuito lasciando impregiudicate altre determinazioni che seguono all'applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 9749 del 17/02/1994, P.M. in proc. Fazzari, Rv. 199090 - 01) si è limitata ad esplicitare che spese differenti da quelle strettamente inerenti al procedimento sarebbero state poste a carico del ricorrente, come doveroso (cfr.

Sez. 2, n. 8357 del 04/12/1990, dep. 1991, Turturro, Rv. 188006 - 01), al punto che tale conseguenza sarebbe comunque derivata dalla pronuncia anche in assenza di una statuizione espressa in detta direzione.

2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere Estens