Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and failure to request retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the appellant. The appellant argued violations regarding notification procedures, qualification as a de facto administrator, sentencing treatment, and the need for a retrial to examine a witness. The court dismissed these claims because the appeal lacked the required specific arguments against the lower court's factual and legal reasoning, and the request for a retrial was not properly substantiated under procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 603 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to explicitly articulate and argue the specific grounds of fact or law challenging the lower court's decision, and a request for a retrial is inadmissible unless the appellate court explicitly finds the investigation incomplete and unable to decide without further evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific arguments de facto administrator qualification retrial request procedural requirements sentencing treatment comparison bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Francesco Billetta, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 601 cod. proc. pen.
Con il primo motivo l'imputato denuncia violazione dell'art. 601 cod.
Art. 157 cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: infatti, a fronte dell'avvenuta notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato, la Corte d'Appello di Palermo ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 157, comma 8-bis, cod.
Art. 495 cod. proc. pen.
Il RANDAZZO deduce, infine, violazione dell'art. 495, comma 2, cod.
Art. 603 cod. proc. pen.
Detto motivo si palesa manifestamente infondato, in quanto nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod.
Art. 507 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Francesco Billetta, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 601 cod. proc. pen
Con il primo motivo l'imputato denuncia violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G.
Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni
Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO CLAUDIO nato a PALERMO il 16/06/1974 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva commesso in qualità di amministratore di fatto della società RANDAZZO CAR s.a.s. di Anna Rizzato, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 5 luglio 2010.

2. Avverso la richiamata sentenza il RANDAZZO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Francesco Billetta, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, esponendo che detto decreto gli era stato notificato erroneamente presso la residenza della suocera ma che, ciononostante, la Corte territoriale aveva ritenuto che il vizio potesse essere superato dalla notifica del decreto in questione nei confronti del difensore di fiducia, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sebbene, peraltro, la stessa era avvenuta prima e non dopo la tentata notifica nei suoi confronti. 2.2.

Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla propria qualità di amministratore di fatto della società fallita che gli sarebbe stata attribuita dalla pronuncia impugnata solo perché si era mostrato a conoscenza dell'intera "cronistoria" della vita della società. Nel compiere tale valutazione, lamenta ulteriormente il RANDAZZO, la Corte d'appello di Palermo non avrebbe poi considerato che, essendo egli il coniuge dell'amministratore formale, aveva per queste ragioni personali una conoscenza "qualificata" delle vicende dell'impresa. 2.3.

L'imputato assume, inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, che la decisione impugnata, nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, avrebbe fatto riferimento a suoi precedenti penali, anche specifici, consistenti in reati di calunnia, truffa in concorso, truffa continuata e insolvenza fraudolenta che non risulterebbero dal casellario giudiziale. 2.4. Il RANDAZZO deduce, infine, violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per non essere stata riaperta l'istruttoria in secondo grado per esaminare nuovamente il coadiutore, dottor Vizzini, che avrebbe potuto fornire chiarimenti decisivi per la ricostruzione della vicenda.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: infatti, a fronte dell'avvenuta notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato, la Corte d'Appello di Palermo ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. stante il rapporto continuativo che, nel corretto svolgimento del mandato professionale, lega il difensore di fiducia al proprio cliente, che deve essere edotto di ogni attività processuale utile da svolgere e della possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di un reale confronto con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, e già dalla decisione di primo grado, per identificare nel RANDAZZO l'amministratore di fatto della società. In virtù della suggestiva e parziale prospettazione posta a fondamento della contestazione dell'imputato egli sarebbe stato infatti ritenuto amministratore di fatto solo perché aveva mostrato di conoscere le vicende societarie, sin dalla costituzione dell'impresa. In realtà, gli indici sintomatici della qualifica di fatto sono stati congruamente ritenuti in forza di una serie di elementi concorrenti che l'imputato trascura di ricordare.

Tra questi è stato attribuito rilievo non solo alle dichiarazioni rese dalla coimputata RIZZUTO e dallo stesso RANDAZZO al curatore fallimentare, ma anche a quelle dei numerosi clienti che sono stati ascoltati a sommarie informazioni, i quali hanno riferito, concordemente, che l'unico soggetto con il quale avevano rapporti nella concessionaria era il RANDAZZO, definito da molti di loro "titolare" della società. D'altre parte l'Autosalone era denominato proprio Randazzo, circostanza dalla quale è stato non irragionevolmente inferito dalla pronuncia censurata che si voleva rendere così individuabile il dominus con chiarezza da parte di soggetti terzi.

Con queste plurime argomentazioni convergenti nel senso del ruolo rivestito dal ricorrente questi non si confronta nel proprio motivo che pertanto è inammissibile in forza del principio espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Galtelli", per il quale il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

3. Per ragioni di priorità logica l'esame del quarto motivo deve essere anteposto a quello del terzo. Detto motivo si palesa manifestamente infondato, in quanto nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01;

Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01). Ebbene, alla luce di quanto rilevato nel § 2, circa la convergenza delle risultanze istruttorie nel senso che il RANDAZZO era l'amministratore di fatto della società, appare congruamente argomentata la pronuncia della Corte territoriale laddove ha posto in evidenza che non era per questo necessario disporre l'esame - peraltro richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. - del teste Vizzini, il quale non avrebbe potuto fornire elementi decisivi in senso contrario.

4. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è anch'esso inammissibile per mancanza di un puntuale e reale confronto con le articolate motivazioni sottese alla decisione impugnata che non ha fatto solo riferimento ai precedenti del RANDAZZO, indicati in realtà meramente ad abundantiam, per corroborare un apparato argomentativo fondato specialmente sulle modalità della condotta, ritenute correttamente esplicative di una particolare intensità e radicamento del dolo dell'agente. Ciò in quanto dall'accertamento dei fatti è emerso, ha osservato congruamente la Corte territoriale, che l'imputato ha condotto pervicacemente la società al dissesto, vendendo i beni della stessa e, per incassare personalmente i pagamenti per sottrarli alla garanzia dei creditori, non ha registrato i relativi passaggi di proprietà.

5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta dopo la pronuncia della decisione impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi proposti segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle