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Ordinanza — n. 16143/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription defense failed due to procedural time extensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the ten-year prescription period for aggravated theft had not expired. Although the defendant argued for a dismissal based on prescription, the court calculated that the period would expire in October 2024, accounting for procedural interruptions. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 c.p.; Art. 157 c.p.; Art. 161 c.p.p.: The ten-year prescription period for aggravated theft applies without interruption from procedural delays, meaning the defense of prescription is unavailable if the period has not yet matured.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period aggravated theft procedural interruption time extension inadmissible appeal criminal liability statute of limitations recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 c.p.
termine prescrizìonale, in presenza dì furto doppiamente aggravato, è decennale, secondo la previsione di cui all'art. 625 u.c.
Art. 157 c.p.
A fronte di reati commessi nell'ottobre 2014, la prescrizione maturerà, ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 161 c.p.p.
pen., nell'ottobre 2024., senza considerare le interruzioni verificatesi nel corso del giudizio, che producono lo slittamento di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione, affidato all'avvocato Francesco Mongiu, consta di un unico motivo, con il quale è dedotta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 157 cod. pen
A fronte di reati commessi nell'ottobre 2014, la prescrizione maturerà, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., nell'ottobre 2024., senza considerare le interruzioni verificatesi nel corso del giudizio, che producono lo slittamento di un quarto, ai sensi dell'art.
art. 161 cod. proc. pen
pen., nell'ottobre 2024., senza considerare le interruzioni verificatesi nel corso del giudizio, che producono lo slittamento di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENDI BESMIR nato il 19/11/1989 avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha ratificato l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti, applicando a Besmir Prendi la pena concordata, in continuazione con la sentenza n. 366/2016 del Tribunale di Monza, pronunciata in data 05/02/2016, irrev. 13/12/2017, in relazione due fattispecie di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa, oltre che dalla recidiva specifica.

2. Il ricorso per cassazione, affidato all'avvocato Francesco Mongiu, consta di un unico motivo, con il quale è dedotta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice a quo pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati, commessi, rispettivamente, il 03/10/2014 e il 08/10/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. termine prescrizìonale, in presenza dì furto doppiamente aggravato, è decennale, secondo la previsione di cui all'art. 625 u.c. cod. pen. che prevende la reclusione fino a dieci anni.

2. A fronte di reati commessi nell'ottobre 2014, la prescrizione maturerà, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., nell'ottobre 2024., senza considerare le interruzioni verificatesi nel corso del giudizio, che producono lo slittamento di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì, 2° febbraio 2024 Il Cons