Sentenza — n. 16140/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI MAURO nato a TERLIZZI il 10/02/1948 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. RIESAME di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. GIOVANNI VINCI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; c.Q
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. civ, art. 586 cod. proc. civ; Sentenza — n. 16140/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 - 01 e, più di recente, Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj Rigels, Rv. 277566 - 01). A fronte della non perentorietà del termine, alcun rilievo assume l'esistenza di idonee ragioni per la trasmissione frazionata della documentazione, vieppiù se avvenuta, come nel caso in discussione, entro un tempo comunque contenuto (pari a ventuno giorni). Peraltro, il richiamato principio per il quale il termine di cui al comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen. ha natura ordinaria, costituisce espressione di un adeguato bilanciamento tra i valori che vengono in rilievo perché sarebbe eccessivo sanzionare con l'inefficacia una misura cautelare che non incide sul valore supremo della libertà personale (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI MAURO nato a TERLIZZI il 10/02/1948 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. RIESAME di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. GIOVANNI VINCI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; c.Q
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame del ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 24 agosto 2023, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Terlizzi, Vico II Marcello n. 3, per i reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen.
2. Avverso la richiamata ordinanza MAURO ANTONELLI ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Giovanni Vinci, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 324, commi 3 e 5, cod. proc. pen. L'ANTONELLI lamenta, a riguardo, che, pur ritenendosi nella giurisprudenza di legittimità che il termine di cui al comma 3 del richiamato art. 324 ha carattere ordinatorio, nella fattispecie in esame non vi sarebbero state tuttavia ragioni, del resto neppure indicate nel provvedimento impugnato, per la trasmissione frazionata degli atti al Tribunale del Riesame, trasmissione completata addirittura dopo ventuno giorni. 2.2.
Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 614 e 633 cod. pen., in quanto la decisione censurata si sarebbe fondata, circa il fumus commissi delicti, sulle sole denunce della persona offesa dal reato, senza analizzare i plurimi elementi evidenziati nei motivi di riesame, idonei a denotare almeno un'incertezza sui beni oggetto del pignoramento e su quelli trasferiti all'aggiudicataria nella procedura esecutiva immobiliare. 2.3. Con il terzo motivo l'ANTONELLI assume erronea applicazione dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. poiché, avendo egli promosso, dopo il trasferimento della proprietà del bene, diverse azioni dinanzi al giudice civile la vicenda avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice competente anche ai fini dell'eventuale emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non è fondato, atteso che, come è stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti e non dalla ricezione di riesame (cfr., ex multis, Sez.
U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 - 01 e, più di recente, Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj Rigels, Rv. 277566 - 01). A fronte della non perentorietà del termine, alcun rilievo assume l'esistenza di idonee ragioni per la trasmissione frazionata della documentazione, vieppiù se avvenuta, come nel caso in discussione, entro un tempo comunque contenuto (pari a ventuno giorni). Peraltro, il richiamato principio per il quale il termine di cui al comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen. ha natura ordinaria, costituisce espressione di un adeguato bilanciamento tra i valori che vengono in rilievo perché sarebbe eccessivo sanzionare con l'inefficacia una misura cautelare che non incide sul valore supremo della libertà personale (cfr.
Corte Cost. sent. n. 180 del 2018), ma solo sul diritto di proprietà che non può essere equiparato al primo, anche quando il provvedimento abbia ad oggetto l'abitazione principale (il che, del resto, è solo assertivamente dedotto e non dimostrato dal ricorrente). 2.11 secondo motivo è inammissibile perché generico al lume dei principi sanciti da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in quanto non si confronta in alcuna misura con la motivazione del provvedimento impugnato. Gli è del resto che tale motivazione, in modo non incongruo, rispetto al fumus commissi delicti, ha evidenziato che, fermo il più approfondito vaglio riservato al dibattimento, le doglianze circa l'an e il quomodo dell'espropriazione sono state ripetutamente effettuate e sempre disattese durante la procedura esecutiva immobiliare e di qui impropriamente riproposte nel giudizio penale.
3. Il terzo motivo, con il quale l'ANTONELLI assume che le questioni avrebbero dovuto essere demandate al vaglio del giudice civile che avrebbe potuto emettere, stante la pendenza di una controversia sulla proprietà e il possesso dei beni, una misura più adeguata come il sequestro giudiziario di cui all'art. 670 cod. proc. civ., è manifestamente infondato. Infatti, tale censura, in primo luogo, trascura di considerare che, nella fattispecie in esame, il reato per il quale si procede nei suoi confronti è quello di occupazione abusiva di beni nei quali era stata già immessa in possesso 3 cs l'aggiudicataria nell'espropriazione forzata immobiliare, aggiudicataria che era divenuta proprietaria degli stessi in forza del decreto di trasferimento emanato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. (cfr., Sez.
I civ., n. 9480 del 07/09/1999, Rv. 529703 - 01). Il sequestro preventivo, dunque, sotto gli aspetti censurati con il terzo motivo, è stato legittimamente pronunciato a fronte di una condotta illecita di invasione della parte ricorrente. Quest'ultima avrebbe ben potuto, in pendenza di una controversia civile sulla proprietà o sul possesso del bene in questione, richiedere al giudice competente l'emanazione del sequestro giudiziario di cui all'art. 670 cod. proc. civ., invece di "farsi giustizia da sé", attuando il comportamento integrante la fattispecie di reato contestato.
Né - peraltro - a fronte della genericità della deduzione relativa alla sussistenza di una controversia in sede civile, avrebbe potuto affermarsi un dovere del giudice penale di rimettere gli atti a quello civile per disporre un eventuale sequestro giudiziario, dovendo a tal fine il primo vagliare attentamente la serietà della controversia demandata al giudice civile (cfr. Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, PMT c. Nuova ACB s.r.I., Rv. 283173 - 01, in motivazione).
4. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il rico