Italian court dismisses criminal appeal as tardily filed, missing statutory time limits for defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for criminal appeals. The defendant argued the court failed to properly evaluate evidence regarding threats, but the procedural defect was fatal. The court ruled that the appeal was submitted after the expiration of the 45-day period, resulting in its rejection and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, which runs from the deposit of the appellate judgment and is not suspended by the judicial vacation period.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATURRO BALDASSARRE nato a MAZARA DEL VALLO il 09/06/1956 avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto i sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 giugno 2023, il Tribunale di Marsala confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Baldassarre Scaturro colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo e condannandolo a risarcire il danno patito dalla costituita parte civile, Antonio Zammit.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Stefano Pellegrino, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione per non avere, la Corte, ritenuto l'insufficienza del compendio probatorio considerando la mancata coincidenza fra quanto assunto dalla persona offesa e quanto riferito dal teste oculare in relazione alle presunte minacce proferite dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è stato tardivamente proposto.
1. La sentenza del giudice dell'appello, il Tribunale di Marsala, era stata depositata il 22 agosto 2023, proprio allo scadere del termine di sessanta giorni che il medesimo si era riservato per il deposito della motivazione (si tratta di termine, quello assegnato al giudice, che non gode della sospensione feriale: Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 in cui si è appunto precisato che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni).
Il dies a quo per l'impugnazione decorreva pertanto dal 1. settembre 2023 (il DM Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2023 aveva fissato il periodo feriale "dal 25 luglio al 31 agosto 2023"), applicandosi, invece, la detta sospensione all'incombente difensivo. Il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso determinato ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. scadeva pertanto il 16 ottobre 2023 (sia il 1 settembre, sia il 16 ottobre non erano giorni festivi). Il ricorso risulta invece depositato (come da p.e.c. di trasmissione) il 6 novembre 2023, così da essere tardivo (anche eventualmente considerando l'ulteriore termine di 15 giorni, decorso il 31 ottobre 2023, in ipotesi derivante dal fatto che l'imputato fosse stato dichiarato "assente", come non è avvenuto, nel processo di appello).2.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6