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Sentenza — n. 16108/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to missing residence declaration under new criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's order declaring the appeal inadmissible. The appellant argued that the first-instance judgment incorrectly declared him absent and that the appeal order was improperly notified only to his lawyer. The court ruled that the new criminal procedure code, effective at the time of the first judgment, required a specific residence declaration for the appeal to be admissible, which was never filed. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible regardless of the procedural errors regarding absence or notification.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the required residence declaration or election of domicile when the first-instance judgment was rendered after the entry into force of the new procedural code.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility declaration residence declaration requirement procedural code transition appeal filing formalities procedimento in contumacia inattività successiva alla sospensione mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
L'atto di gravame della stessa doveva pertanto rispettare il dettato, a pena di inammissibilità, dell'art. 581, comma 1 ter (qualora non si fosse considerato assente, in primo grado, l'imputato) o comma 1 quater (qualora lo si fosse considerato assente in prime cure) cod.
Art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
L'atto di gravame della stessa doveva pertanto rispettare il dettato, a pena di inammissibilità, dell'art. 581, comma 1 ter (qualora non si fosse considerato assente, in primo grado, l'imputato) o comma 1 quater (qualora lo si fosse considerato assente in prime cure) cod.
d.lgs n. 150 del 2022
Doveva, innanzitutto, rilevarsi come dovessero applicarsi al caso di specie le norme vigenti in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022.
art. 591 cod. proc. pen
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il settembre 2023, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Saaid Mouhamed avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 30 gennaio 2023 che l'aveva ritenuto, in sua assenza, responsabile del delitto ascrittogli„ irrogandogli la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, per non avere, il difensore, depositato, con l'atto di appello, lo specifico mandato ad impugnare la sentenza rilasciato dopo la sua pronuncia e la dichiarazione o elezione di domicilio ai fine della citazione in giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge posto che, erroneamente, l'imputato, nel primo giudizio, era stato dichiarato assente. Doveva, innanzitutto, rilevarsi come dovessero applicarsi al caso di specie le norme vigenti in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022. Alla prima udienza del processo, il 1 dicembre 2021, l'imputato risultava libero con obblighi (era sottoposto all'obbligo di dimora per alt -a causa come da ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 5 ottobre 2021 che si allegava al ricorso).

Sempre per il diverso processo, il 22 dicembre 2021 l'imputato veniva ristretto in carcere a seguito dell'aggravamento di quella misura di cautela. L'imputato comunque in relazione all'udienza del 1 dicembre 2021, non avendo chiesto alla Corte d'appello l'autorizzazione a recarsi in tribunale e non avendo rinunciato alla comparizione, doveva considerarsi "assente da ritenersi presente". 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 591 cod. proc. pen. L'ordinanza di inammissibilità era stata notificata al solo difensore e non anche all'imputato, come sarebbe stato necessario.

Gli atti dovevano essere pertanto restituiti alla Corte d'appello per l'esecuzione dell'incombente omesso.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Antonio Balsamo, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per non essersi la Corte accertata del consapevole rifiuto dell'imputato a comparire in giudizio.

4. Il difensore del ricorrente inviava nota scritta cori la quale insisteva sull'accoglimento dei motivi di ricorso, condividendo anche le conclusioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso risulta infatti infondato. La sentenza di prime cure, impugnata con l'atto di appello dichiarato inammissibile, è stata pronunciata il 30 gennaio 2023, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (il 30 dicembre 2022). L'atto di gravame della stessa doveva pertanto rispettare il dettato, a pena di inammissibilità, dell'art. 581, comma 1 ter (qualora non si fosse considerato assente, in primo grado, l'imputato) o comma 1 quater (qualora lo si fosse considerato assente in prime cure) cod. proc. pen., norma processuale divenuta, appunto, applicabile (il discrimine temporale circa la sua vigenza era costituito dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale, in cui inizia la successiva fase di eventuale appello).

Così riassunte le scansioni processuali dell'odierno) risulta evidente come la questione posta nel ricorso, circa la corretta declaratoria dell'assenza dell'imputato nel corso del giudizio di prime cure, non assume rilievo dovendosi comunque prendere atto che, anche nel caso in cui il primo giudice avesse errato nel dichiararne l'assenza, con l'atto di appello si sarebbe dovuto depositare, ai sensi del ricordato comma 1 ter e a pena di inammissibilità del gravame, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come invece è pacifico non sia avvenJto.

2. Il secondo motivo viene assorbito da quanto sopra considerato anche rilevando come l'eventuale mancata notifica di un provvedimento non costituisca motivo di annullamento del medesimo ma solo determini la possibilità di impugnarlo non essendo decorsi i termini per farlo (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu