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Sentenza — n. 14908/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14908/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 27/06/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25/02/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato Natale Ursino responsabile dei reati di falsificazione di una patente di guida, contraffazione del sigillo apposto su una tessera sanitaria, falsità in atto pubblico per induzione dei funzionari della MTCT e del PRA e sostituzione di persona, e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14908/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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procedimento per falsità contraffazione di merci falso certificato medico false dichiarazioni frode alla legge sugli stranieri esibizione dei documenti d'identità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URSINO NATALE nato a LOCRI il 29/09/1968 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 27/06/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25/02/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato Natale Ursino responsabile dei reati di falsificazione di una patente di guida, contraffazione del sigillo apposto su una tessera sanitaria, falsità in atto pubblico per induzione dei funzionari della MTCT e del PRA e sostituzione di persona, e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Natale Ursino, attraverso il difensore Avv. Marco Ammannato, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 477, 482, 469, 479 e 476 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla deduzione dell'atto di appello relativa alla grossolanità del falso, apparendo talmente evidente da essere riconoscibile ictu oculi da chiunque. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione. Quanto alla prima, l'appello aveva dedotto che nell'immediatezza del fatto l'imputato aveva confessato la falsità dei documenti in suo possesso, ma sul punto la Corte di appello non fornisce congrua motivazione, così come in ordine agli aumenti per la continuazione.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata - con motivazione tutt'altro che apparente - ha rilevato che la grossolanità è esclusa dal rilievo che i funzionari della MTCT e del PRA, soggetti qualificati, grazie ai documenti contraffatti esibiti intestarono un veicolo a "Partenza Angelo", mentre gli stessi documenti furono utilizzati per vendere un altro veicolo a Giovanni Di Muzio (che pure non si accorse del falso). Le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo. La Corte distrettuale ha rilevato che l'imputato ammise la falsità dei documenti in suo possesso, ma ciò avvenne quanto fu fermato per l'esecuzione di un ordine di carcerazione dagli agenti che avrebbero senz'altro rilevato le falsità, il che esclude la valorizzabilità dell'argomento speso nell'atto di appello e ripetuto dal ricorso, che, sul punto, si rivela inammissibile in quanto meramente reiterativo. Quanto all'aumento per i reati - satellite, specificamente indicato nella misura di mesi due di reclusione per ciascuno dei fatti-reato, la Corte di appello ne rileva la congruità rispetto alla gravità della condotta, descritta come articolata e diretta a ottenere l'intestazione a terzi di veicoli in realtà acquistati dall'imputato, traendo in inganno i venditori e i funzionari della Motorizzazione, risultando il trattamento sanzionatorio adeguato anche alla personalità dell'imputato, connotata da plurimi, gravi precedenti: anche sul punto, la motivazione è in linea con i dati probatori ed esente da vizi logici, risultando, pertanto, non scalfiti dalle - peraltro generiche - censure del ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa