Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for alleged lack of reasoning regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged only the reasoning regarding recidivism, which was already settled in the plea agreement. The defendant argued the trial court failed to properly justify the recidivism finding, but the court noted that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure restricts cassation appeals against plea bargains to specific grounds like the expression of will or legal qualification. Consequently, the court ruled that a mere defect in reasoning on a fact element covered by the agreement does not meet the statutory requirements for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the expression of will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to the reasoning on factual elements already agreed upon.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Bruno nato a Pagani il 14 ottobre 1991; avverso la sentenza del 18 settembre 2023 del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza impugnata, ha applicato a Bruno Bevilacqua la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2 n. 2 -bis, e 497 -ter cod. pen. contestati ai capi A) e B) della rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; - che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi at- tinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale in ordine alla sussi- stenza di un elemento circostanziale, esso stesso oggetto dell'accordo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle