Cassation appeal against plea bargain dismissal for lack of motivation grounds outside statutory admissible reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the appeal filed by two defendants against a plea bargain sentence. The appellants argued the lower court lacked motivation regarding their criminal responsibility and potential non-punishability causes. The court ruled that such arguments fall outside the specific statutory grounds permitted for challenging plea bargain decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; general complaints regarding lack of motivation or non-punishability are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC SEVLETA nato a ROMA il 15/01/1978 SEFAROVIC MURATORI CLEY nato a LEGNAGO il 13/04/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Bologna del 28 settembre 2023, con la quale è stata applicata a Salkanovic Sevleta e Seferovic Muratori Cley la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero - rispettivamente - di mesi 8 e giorni 20 di reclusione e di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato, contestato ad entrambi, di cui agli artt. 110,633 e 639/bis cod. pen. e per il reato, contestato alla sola Salkanovic, di cui agli artt. 48 e 479, 61 n. 2 cod. pen. 1.L'unico motivo di ricorso, nel dedurne mera apparenza, si duole della carenza di motivazione della sentenza, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione, in fatto e in diritto, in ordine alla responsabilità degli imputati e alla mancata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'ad. 129 cod. proc. pen..
Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'ad, 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso, peraltro del tutto indeterminato, riguarda un aspetto - la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'ad. 129 cod. proc. pen. - che risulta fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità dei ricorsi conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/02/2024 Il consigliere estensore Il Pre