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Sentenza — n. 14442/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14442/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MEGLIO UMBERTO nato a NAPOLI il 13/10/1969 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Di Meglio Umberto, imputato del reato di cui all'art. 132 del D. Lgs. n. 385 del 1993, col patrocinio di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale monocratico di Napoli del 7 novembre 2023, che ne ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata dal difensore, procuratore speciale, ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. secondo la formulazione vigente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.1.11 motivo di ricorso, che ha dedotto l'abnormità dell'atto con il richiamo del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 464 bis cod. proc. pen, art. 586 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14442/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Come affermato dal massimo consesso nonnofilattico della Corte di Cassazione, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Cass. sez.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale facoltà di astenersi dal testimoniare sospensione dell'istruzione censure procedurali legittimità della carcerazione preventiva nuova perizia psichiatrica

Disposizioni normative citate

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art. 464 bis cod. proc. pen
L'art. 464 quater terzo comma cod.
art. 586 cod. proc. pen
1.Come affermato dal massimo consesso nonnofilattico della Corte di Cassazione, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MEGLIO UMBERTO nato a NAPOLI il 13/10/1969 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Di Meglio Umberto, imputato del reato di cui all'art. 132 del D. Lgs. n. 385 del 1993, col patrocinio di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale monocratico di Napoli del 7 novembre 2023, che ne ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata dal difensore, procuratore speciale, ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. secondo la formulazione vigente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.1.11 motivo di ricorso, che ha dedotto l'abnormità dell'atto con il richiamo del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., si è doluto della reiezione dell'istanza - ritenuta bensì astrattamente accoglibile - sul presupposto dell'esistenza di numerosi precedenti penali in capo al prevenuto, senza un preventivo interessamento dell'UEPE ai fini della predisposizione di un programma trattamentale; il provvedimento avrebbe esorbitato dai poteri attribuiti all'organo giurisdizionale, tenuto ad effettuare una ponderata valutazione secondo i parametri dell'art.133 cod. pen.. L'art. 464 quater terzo comma cod. proc. pen. stabilisce invero che il giudice disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova quando, alla luce di tali indicatori, egli reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; da tale previsione non potrebbe che discendere l'inderogabilità di una previa richiesta all'UEPE di pronunciarsi sull'adeguatezza del programma così proposto.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Come affermato dal massimo consesso nonnofilattico della Corte di Cassazione, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Cass. sez.

U n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Né può evocarsi la categoria dell'abnormità dell'atto, perché il giudice monocratico non ha adottato un provvedimento estraneo ai poteri ed alle facoltà riconosciutegli dall'ordinamento giuridico, ma pronunciato un'ordinanza che rientra nel perimetro delle opzioni decisorie previste dal comma 7 dell'art. 464 quater del codice di rito (Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), che nella sostanza il ricorrente ha inteso in questa sede contestare, sotto il profilo della sua illegittimità, per ragioni di pecca normativa, propriamente prospettabili con l'eventuale gravame contro la sentenza che definisca il grado del processo. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/02/2024 Il cons liere estens