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Sentenza — n. 14441/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14441/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Mariana Cociu eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso 1'11 novembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Mariana Cociu eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso 1'11 novembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Parole chiave

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reato flagrante traffico aggravato di cocaina saccheggio permesso di promuovere un procedimento penale furto aggravato perseguimento penale per truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cociu Mariana nata in Romania il 2 aprile 2000; avverso l'ordinanza del 13 novembre 2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Mariana Cociu eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso 1'11 novembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagata, pur formalmente diretto a contestare anche la misura applicata, attiene alla sola convalida dell'arresto e si compone di due motivi d'impugnazione a mezzo dei quali si deduce l'errata qualificazione dei fatti (in ipotesi difensiva da sussumere all'interno della fattispecie tentata e non consumata) e la sussistenza dello stato di flagranza (in quanto gli operanti sarebbero intervenuti successivamente ai fatti, in conseguenza della richiesta avanzata dai dipendenti dell'esercizio commerciale).

3. Il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto le censure sono prive di determinatezza, limitandosi a prospettare, appunto, una diversa qualificazione del fatto contestato (senza, tuttavia, indicare le ragioni di quanto esposto) e l'inesistenza dello stato di flagranza (deducendo, tuttavia, circostanze in sé irrilevanti, quali l'intervento successivo degli operanti, a fronte del pacifico rinvenimento, nell'immediatezza del fatto, sulla persona dell'arrestata dell'intera refurtiva sottratta all'interno del supermercato).

4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 Il Con liere estensore